Difetto di istruttoria e motivazione per il diniego di cittadinanza basato su reato risalente del coniuge (TAR Lazio n. 10506 del 08.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992, costituisce esercizio di ampia discrezionalità amministrativa. Il diniego non può essere fondato su un automatico valore ostativo del precedente penale del coniuge convivente, ma richiede una valutazione concreta della capacità di integrazione del richiedente. L’amministrazione deve dimostrare che gli elementi valorizzati siano autenticamente rivelatori della scarsa integrazione, considerando la risalenza del reato, la sua tipologia e l’eventuale estinzione. In difetto, il provvedimento è viziato da difetto di istruttoria e di motivazione.

Il Fatto

La ricorrente presentava istanza per la concessione della cittadinanza italiana, respinta dal Ministero dell’Interno. Il provvedimento negativo si basava su un precedente penale del coniuge convivente, consistente in un decreto penale divenuto esecutivo, per la violazione dell’art. 17 R.D. n. 1931/1931, codice penale militare di pace e dell’art. 7 D.L. n. 144/2005, per l’omessa annotazione dei dati identificativi degli utenti di un phone center.

La ricorrente aveva ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 10-bis legge n. 241/1990, senza far pervenire osservazioni. Con il ricorso, veniva contestata l’illegittimità del diniego per eccesso di potere, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e difetto di motivazione.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lazio premette che l’attribuzione della cittadinanza italiana è un provvedimento di concessione caratterizzato da ampia discrezionalità, non configurandosi un diritto soggettivo del richiedente. L’amministrazione, pur godendo di ampio margine valutativo sulla prognosi di integrazione, deve dimostrare il nesso tra le circostanze negative e il rischio di un inserimento non riuscito nella comunità nazionale. Il sindacato del giudice amministrativo si estende al controllo sui vizi di eccesso di potere e sulle figure sintomatiche quali l’inadeguatezza istruttoria, l’illogicità e il difetto di motivazione.

Nel caso esaminato, la Sezione ha ritenuto che l’amministrazione non avesse correttamente esercitato il proprio potere. Il precedente penale del coniuge è stato considerato in modo sostanzialmente automatico ostativo, senza considerare la risalenza del fatto (del 2010), la natura contravvenzionale della fattispecie e la successiva estinzione del reato, intervenuta in data 25 agosto 2022.

La giurisprudenza consente di motivare un diniego sulla base delle vicende penali del coniuge, ma solo quando queste siano sintomo di una mancata integrazione del richiedente, non come conseguenza meccanica. Su tali elementi, l’istruttoria è risultata carente, non avendo l’amministrazione approfondito profili decisivi come la natura del reato e il tempo trascorso. La motivazione del provvedimento è quindi risultata insufficiente.

La sentenza accoglie il ricorso e il provvedimento impugnato è annullato, facendo salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione in sede di riesercizio del potere. La particolarità della fattispecie giustifica la compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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