Verifica anomalia offerta e illecito professionale da frode in pubbliche forniture (TAR Campania n. 3465 del 01.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta non ha ad oggetto la ricerca di singole inesattezze, ma accerta se l’offerta, nel suo complesso, sia attendibile e affidabile ai fini della corretta esecuzione dell’appalto. La valutazione di congruità è globale e sintetica e non può concentrarsi in modo parcellizzato su singole voci di costo, avulse dall’incidenza sull’offerta nel suo insieme. Integra grave illecito professionale la contestata commissione, da parte dell’amministratore unico titolare di poteri di firma, del delitto di frode in pubbliche forniture, essendo sufficiente, quale mezzo di prova adeguato, la richiesta di rinvio a giudizio. L’amministrazione che non ritenga tale precedente incisivo dell’affidabilità deve esplicitare in modo analitico le relative ragioni, e l’omessa valutazione inficia l’aggiudicazione.
Il Fatto
Una società, attiva nella ristorazione collettiva e nel vitto penitenziario, ha partecipato a una gara indetta dal Provveditorato regionale dell’amministrazione penitenziaria per la fornitura di derrate alimentari agli istituti penitenziari campani, suddivisa in cinque lotti. Con riferimento al lotto 3, la sua offerta è stata sottoposta a verifica di anomalia e poi esclusa con decreto del Provveditorato, sulla base della relazione del RUP che l’aveva ritenuta non adeguatamente giustificata e ambigua.
La società ha impugnato l’esclusione, poi l’aggiudicazione nel frattempo disposta a favore della controinteressata, e ha proposto motivi aggiunti avverso l’ammissione della stessa aggiudicataria. La controinteressata ha resistito con ricorso incidentale. La questione arriva al Collegio dopo l’accoglimento della domanda cautelare.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il secondo motivo del ricorso principale, ritenendolo fondato e assorbente. La stazione appaltante, anziché svolgere una disamina globale e sintetica della sostenibilità dell’offerta, ha sindacato singole voci di costo e singoli riscontri, non riguardandoli nel complessivo quadro dell’offerta, pur a fronte di relazioni di chiarimenti dettagliate e analitiche.
Il Tribunale richiama il principio, più volte affermato, secondo cui la valutazione di congruità è globale e sintetica e mira ad accertare l’affidabilità dell’offerta nel suo complesso, non le singole voci che la compongono, citando Cons. Stato, sez. V, n. 2879 del 2019 e Cons. Stato, Ad. plen. n. 36 del 2012. Nella specie il RUP non ha precisato il maggior costo che sarebbe ricaduto sull’offerente né in che termini esso si sarebbe tradotto in una fornitura in perdita, omettendo di indicare i parametri di raffronto.
Il Collegio rileva profili di contraddittorietà nelle valutazioni, tra cui la contestazione sul prezzo del pane: la conversione indicata dal RUP è ritenuta speciosa, poiché il prezzo di 1 euro per 300 grammi equivale a un valore congruo. Le contestazioni appaiono, inoltre, generiche e orientate alla caccia all’errore, bandita dalla giurisprudenza.
Quanto ai motivi aggiunti, il Collegio ritiene fondata la violazione degli artt. 95 e 98 del d.lgs. n. 36/2023. Dal DGUE dell’aggiudicataria emerge che il P.M. ha contestato all’amministratore unico, titolare di tutti i poteri di firma e rappresentanza, il delitto di frode in pubbliche forniture ex art. 356 cod. pen., con richiesta di rinvio a giudizio. Poiché la contestata commissione del reato integra grave illecito professionale, la stazione appaltante avrebbe dovuto valutare l’incidenza sulla integrità dell’operatore, senza che risulti alcuna valutazione né misure di self cleaning.
In definitiva, il ricorso principale e i motivi aggiunti sono accolti, con annullamento dell’esclusione e dell’aggiudicazione; il ricorso incidentale, relativo all’omessa allegazione del solo file Excel dell’offerta economica e alla certificazione biologica, è respinto.
Nota della Redazione
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