Passaggio a livello privato e uso subordinato a convenzione con il gestore (TAR Puglia n. 1587 del 09.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 66 d.P.R. n. 753/1980 stabilisce che l’uso dei passaggi a livello privati è regolato da apposita convenzione fra l’azienda esercente la linea e l’utente. Il diritto del proprietario di accedere al fondo attraverso un passaggio a livello privato non è perciò esercitabile liberamente: la legge pone un vincolo conformativo che subordina l’attraversamento alla stipula della convenzione. La determinazione del gestore che dispone la chiusura del passaggio in mancanza della convenzione non è illegittima né assume effetti espropriativi, costituendo diretto precipitato della norma e restando salva la facoltà del proprietario di riacquisire l’uso mediante stipula. La definizione delle modalità tecniche di attraversamento rientra nella discrezionalità tecnica del gestore, sindacabile solo per violazione di specifiche previsioni o per manifesta irragionevolezza. La chiusura non contrasta con l’art. 1 l. n. 315/1969 finché il passaggio non sia soppresso a seguito del completamento della viabilità alternativa.
Il Fatto
Il ricorrente è proprietario di un immobile nel Comune di Martina Franca, al quale si accede esclusivamente attraversando un passaggio a livello privato munito di sbarre chiuse da lucchetti, le cui chiavi erano state consegnate dal precedente proprietario. Con istanza del 28 giugno 2023 ha chiesto alla società esercente la linea di sopprimere il passaggio e di realizzare, ai sensi dell’art. 1 l. n. 315/1969, una viabilità carrabile alternativa, dotando nelle more l’attraversamento di dispositivi di segnalazione e di apertura automatica.
A fronte dell’inerzia della società, il ricorrente ha agito ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm. per l’accertamento del silenzio-inadempimento e per la condanna all’avvio del procedimento di asservimento o espropriazione delle proprietà limitrofe. Avviate le interlocuzioni, la società ha proposto uno schema di convenzione per l’uso temporaneo del passaggio, con apertura a chiamata telefonica; al rifiuto del ricorrente ha comunicato l’avvio del procedimento di chiusura, poi concluso con la nota del 6 novembre 2024 che preannunciava la rimozione dei lucchetti e la saldatura delle barriere. Contro tale provvedimento sono stati proposti motivi aggiunti, previa dichiarazione di cessata materia del contendere sul ricorso avverso il silenzio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto di poter prescindere dalle eccezioni preliminari di inammissibilità dei motivi aggiunti, stante l’infondatezza nel merito delle censure, esaminate congiuntamente perché connesse.
Il fulcro del ragionamento è il testo dell’art. 66 d.P.R. n. 753/1980: l’uso dei passaggi a livello privati “è regolato da apposita convenzione fra l’azienda esercente la linea e l’utente”. Da questa previsione il TAR ricava che il diritto di accedere al fondo attraversando i binari non è esercitabile liberamente, perché la legge impone la stipula della convenzione quale vincolo conformativo della proprietà. La determinazione di chiusura non è quindi illegittima, né irragionevole, essendo intervenuta dopo il reiterato rifiuto del ricorrente e dopo l’accertamento di condotte non compatibili con il corretto uso del passaggio.
La decisione non produce effetti espropriativi né comprime indebitamente il diritto di proprietà: essa costituisce conseguenza del vincolo previsto dalla legge, ferma restando la facoltà del proprietario di riacquisire l’uso mediante la stipula. Quanto all’art. 1 l. n. 315/1969, il TAR esclude il contrasto perché la società non ha soppresso il passaggio, ma ha solo adottato provvedimenti volti a impedirne l’uso, in attesa del completamento della viabilità alternativa in corso di realizzazione.
Il Collegio richiama la giurisprudenza dello stesso TAR per fattispecie analoghe (TAR Lecce, Sez. I, sent. n. 1283 del 22 novembre 2024) e la posizione del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 9117 del 20 ottobre 2023, secondo cui la convenzione non comprime ma regola il diritto di passaggio, non potendosi rimettere all’arbitrio delle parti la disciplina dell’uso privato di un’infrastruttura pericolosa come la ferrovia. La discrezionalità tecnica del gestore nella scelta delle soluzioni di attraversamento non è sindacabile nel merito, non sussistendo un diritto del ricorrente all’installazione di un sistema automatico.
La richiesta di apertura a chiamata trova ulteriore giustificazione nel rilievo che il ricorrente, in due occasioni, ha omesso di richiudere le sbarre, in violazione dell’art. 66, comma 3, d.P.R. n. 753/1980. Anche la limitazione domenicale e notturna, letta in rapporto all’uso effettivo del passaggio quale unica via di accesso all’abitazione, non è irragionevole, rientrando l’accesso dei familiari nella nozione di comprovata necessità. I motivi aggiunti sono pertanto rigettati, con integrale compensazione delle spese in ragione della peculiarità della vicenda e della complessità interpretativa delle limitazioni al diritto di proprietà.
Nota della Redazione
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