Graduatorie di istituto AFAM e giurisdizione amministrativa in presenza di discrezionalità tecnica (Cons. Stato n. 8255 del 24.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La circostanza che una procedura selettiva sia finalizzata alla formazione di una graduatoria di istituto non è sufficiente, di per sé, a escluderne la natura concorsuale e a radicare la giurisdizione del giudice ordinario. Quando il bando e i verbali della commissione attribuiscono a quest’ultima un potere di discrezionalità tecnica nella valutazione dei titoli — come nel caso in cui si demandi alla commissione di qualificare come «rilevante», «importante» o «modesta» l’attività artistica e professionale del candidato — la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo. Il giudice deve accertare in concreto il tipo di procedura sottoposta al suo esame, non fermarsi alla mera nomenclatura formale dell’atto. Il principio di autonomia delle valutazioni delle commissioni giudicatrici trova un temperamento quando i giudizi si collochino in un ristretto lasso temporale, avvengano in base ai medesimi criteri e presentino scostamenti di punteggio non giustificati da nuovi elementi.
Il Fatto
L’appellante, docente a tempo determinato presso un Conservatorio di musica, ha impugnato dinanzi al TAR Friuli Venezia Giulia il decreto direttoriale di approvazione della graduatoria definitiva relativa a una procedura selettiva per soli titoli, finalizzata alla formazione di una graduatoria di istituto per il settore disciplinare COMP/05 «Canto Pop Rock», alla quale attingere per la stipula di contratti a tempo determinato.
Il TAR, accogliendo l’eccezione dell’amministrazione, ha dichiarato il difetto di giurisdizione, richiamando la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di cassazione secondo cui le procedure per la formazione delle graduatorie di istituto non rivestono natura concorsuale, con conseguente attribuzione al giudice ordinario delle controversie relative alla posizione in graduatoria. L’appellante ha contestato la declinatoria, sostenendo la natura concorsuale della procedura per la fissazione di criteri e la spendita di discrezionalità da parte della commissione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 10538 del 2023, secondo cui la giurisdizione del giudice amministrativo resta limitata alle controversie che involgono direttamente la validità dell’atto generale che disciplina l’accesso alle graduatorie, mentre spettano al giudice ordinario le controversie in cui si faccia valere il diritto soggettivo alla corretta collocazione in graduatoria. Rileva tuttavia che tale orientamento si riferisce alle graduatorie formate sulla base del mero accertamento dei titoli, con attribuzione della posizione determinata dalla sommatoria dei punteggi, senza spendita di discrezionalità.
Nel caso di specie, la lettura del verbale con cui la commissione si è data dei subcriteri rende palese la natura concorsuale della procedura: la commissione ha declinato il significato di «rilevanza» dei titoli, distinguendo l’attività «rilevante», «importante», «ordinaria» e «modesta» in ragione delle istituzioni concertistiche, delle sedi e degli artisti coinvolti. La fissazione di tali criteri dimostra una discrezionalità tecnica che esclude la mera attribuzione di punteggi in base a criteri numerici predefiniti.
Il Collegio affronta poi la questione dello scostamento di punteggio rispetto a una procedura analoga del 2023, in cui l’appellante si era collocata al primo posto con gli stessi titoli. Richiamando Cons. Stato, sez. VI, n. 1949 del 2011, osserva che il principio di autonomia delle valutazioni delle commissioni giudicatrici riceve temperamento quando i giudizi si collochino in un ristretto lasso temporale, avvengano in base ai medesimi criteri e presentino rilevanti scostamenti non giustificati da nuovi elementi. Se si afferma l’assenza di discrezionalità, il diverso punteggio agli stessi titoli non si giustifica.
Il TAR, d’altra parte, non ha spiegato perché dovesse applicarsi la giurisprudenza richiamata, essendosi fermato alla mera nomenclatura di «graduatoria di istituto» senza accertare il tipo di procedura. L’appello è pertanto accolto e, in riforma della sentenza, è affermata la giurisdizione del giudice amministrativo, con rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell’art. 105, comma 1, cod. proc. amm. e termine perentorio di novanta giorni per la riassunzione. Le spese del doppio grado sono compensate per la novità della questione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.