Annullamento d’ufficio del canone demaniale per illegittimità derivata (TAR Lazio n. 6363 del 09.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’atto applicativo di un provvedimento amministrativo generale è illegittimo per illegittimità derivata allorché si fondi su un atto presupposto che sia stato annullato dal giudice amministrativo, qualora il vizio che inficia l’atto presupposto abbia natura generale e inscindibile e si rifletta inevitabilmente sugli atti consequenziali. In materia di canoni per le concessioni demaniali marittime, l’annullamento giurisdizionale della delibera comunale di attribuzione della qualifica di “alta valenza turistica” a un determinato litorale comporta l’illegittimità dell’ordine di introito che, applicando quel coefficiente, abbia determinato il canone dovuto. Parimenti, l’annullamento con effetti erga omnes del decreto ministeriale di adeguamento delle misure unitarie dei canoni rende illegittimo l’atto di riscossione che ne abbia fatto applicazione. Quanto all’indennizzo per utilizzo difforme del bene demaniale, grava sull’amministrazione l’onere di comprovare i presupposti di fatto della difformità, non potendo la relativa richiesta fondarsi su un mero rinvio a un verbale di sopralluogo non versato in atti né su contestazioni generiche e prive di specifici rilievi.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di una concessione demaniale marittima per la gestione di uno stabilimento balneare, ha impugnato l’ordine di introito con cui Roma Capitale ha richiesto il pagamento del canone per l’anno 2023, maggiorato per effetto dell’applicazione combinata di tre atti: la deliberazione di Giunta n. 33/2022, che attribuiva al territorio di Ostia il coefficiente per la cd. alta valenza turistica; il decreto ministeriale del 30.12.2022, che aveva disposto l’adeguamento del 25,15 per cento delle misure unitarie dei canoni; e la contestazione di un utilizzo difforme dell’area concessa, che aveva determinato l’applicazione del coefficiente maggiorato di cui all’art. 8 del d.l. n. 400/1993. La ricorrente ha dedotto plurimi vizi di legittimità avverso ciascuno degli atti impugnati, contestando, in particolare, la mancata comunicazione di avvio del procedimento, l’illegittima metodologia di adeguamento dei canoni e l’assenza di motivazione in ordine alla presunta difformità d’uso.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente rilevato che la deliberazione n. 33/2022 era già stata annullata con la sentenza di questa Sezione n. 1253/2024, confermata in appello dal Cons. Stato, sez. VII, n. 611/2025. Tale annullamento, avente natura generale e inscindibile, dispiega i suoi effetti anche nel giudizio in esame, atteso che l’ordine di introito impugnato risulta basato proprio sulla classificazione dell’area in categoria A, sicché deve ritenersi affetto da illegittimità derivata.
Analoghe conclusioni sono state tratte con riguardo al decreto ministeriale del 30.12.2022, già annullato dalla Sezione con la sentenza n. 13/2025, con effetti erga omnes, richiamandosi altresì le successive sentenze nn. 8391 e 8255 del 2025, alle cui argomentazioni il Collegio ha rinviato ex art. 88, co. 2, lett. d, cod. proc. amm.
Quanto, infine, alla richiesta di indennizzo per il preteso utilizzo difforme, il TAR ha osservato che Roma Capitale si era limitata a fare rinvio alle «differenze tra perizia tecnica asseverata e Tavolo Tecnico Congiunto», senza tuttavia produrre il verbale del sopralluogo e senza enunciare gli specifici rilievi che avevano condotto all’applicazione del coefficiente di maggiorazione. A fronte delle puntuali contestazioni della difesa della ricorrente – avvalorate anche dalla recente pronuncia del Cons. Stato, sez. VII, n. 1324/2026 – l’amministrazione non ha comprovato i presupposti dell’utilizzo difforme del bene rispetto al titolo concessorio.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è stato accolto e l’ordine di introito gravato annullato, salvo il riesercizio del potere da parte dell’amministrazione. Le spese sono state poste a carico di Roma Capitale nei rapporti con la società ricorrente e compensate nei confronti delle altre parti costituite.
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Nota della Redazione
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