Il consigliere uscente ha diritto al gruppo misto anche unipersonale (TAR Calabria n. 1621 del 13.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’appartenenza a un gruppo consiliare costituisce condizione necessaria per l’esercizio di prerogative proprie del consigliere comunale, tra cui la designazione nelle commissioni consiliari e l’accesso alle risorse destinate ai gruppi. Il regolamento consiliare che, nel disciplinare la fuoriuscita dal gruppo di elezione, non preveda la possibilità di confluire in un gruppo misto, anche unipersonale, è illegittimo. Una simile preclusione comprime le attribuzioni del consigliere e contrasta con il divieto di mandato imperativo, applicabile a ogni assemblea rappresentativa. La scelta di abbandonare il gruppo originario, costituzionalmente garantita, non può comportare la perdita delle prerogative connesse all’appartenenza a un gruppo.
Il Fatto
La ricorrente, eletta consigliera comunale nelle liste di un partito di maggioranza, comunicava nel febbraio 2025 la volontà di lasciare il gruppo di origine per costituire un gruppo misto unipersonale, al fine di conservare la rappresentanza nelle commissioni consiliari. Chiedeva quindi la modifica dell’art. 8, comma 5, del regolamento consiliare, che riconosce le prerogative di gruppo solo a chi ne costituisca uno con almeno due consiglieri.
Il Consiglio comunale respingeva la proposta e, con le delibere del 18 marzo 2025, prendeva atto della nuova composizione dei gruppi e aggiornava le commissioni. La ricorrente rimaneva così priva di gruppo e non veniva nominata in alcuna commissione. Impugnava dinanzi al TAR le delibere e la clausola regolamentare, deducendo violazione del TUEL, dello Statuto, del principio pluralistico, del divieto di mandato imperativo e del criterio di proporzionalità nelle commissioni.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto le eccezioni di inammissibilità. Le regole sulla costituzione dei gruppi non sfuggono al sindacato giurisdizionale quando incidono su prerogative dei consiglieri. Sussiste inoltre la legittimazione a impugnare gli atti dell’ente di appartenenza, poiché le censure contestano la lesione della propria posizione all’interno dell’organo. Non vi è carenza di interesse: il gruppo costituitosi nelle more era un nuovo gruppo politico, non un gruppo misto. Infine, nessuna acquiescenza deriva dalla partecipazione alla delibera del 2024, poiché la clausola contestata era preesistente e l’interesse è sorto solo con il rigetto della richiesta di modifica.
Nel merito, il Tribunale precisa il thema decidendum: non è in discussione la legittimità del numero minimo di due consiglieri per costituire un gruppo, previsione non impugnata e ragionevole in funzione della funzionalità dell’assemblea. Oggetto del giudizio è invece la mancata previsione del gruppo misto unipersonale, istituto distinto dal gruppo consiliare.
Richiamando la disciplina dei regolamenti parlamentari e la giurisprudenza amministrativa, il Collegio osserva che l’iscrizione a un gruppo è necessaria e che, quando l’opzione volontaria non sia esercitabile, l’assegnazione avviene in via residuale al gruppo misto, per la cui costituzione non è previsto un numero minimo di aderenti. I gruppi consiliari svolgono una funzione essenziale nell’organizzazione dell’assemblea e sono titolari di prerogative proprie: solo ad essi sono destinate le risorse previste dall’art. 38 TUEL, e la partecipazione alle commissioni presuppone l’appartenenza a un gruppo.
Ogni preclusione all’iscrizione, volontaria o residuale, priva quindi l’eletto di attribuzioni essenziali, non di mere modalità di esercizio delle funzioni. Il Collegio richiama il divieto di mandato imperativo, sancito dall’art. 67 Cost. e ribadito dallo Statuto comunale, che garantisce la libertà di lasciare il gruppo di elezione senza conseguenze sulle funzioni.
Da tali considerazioni deriva l’illegittimità dell’art. 8, comma 5, del regolamento, nella parte in cui non consente la costituzione di un gruppo misto anche unipersonale, e, in via derivata, delle delibere applicative. Il ricorso è accolto, con annullamento degli atti impugnati e compensazione delle spese in ragione della peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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