Prescrizione interrotta dal giudizio di prelievo latte fino al passaggio in giudicato (Cons. Stato n. 1285 del 18.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di prelievo supplementare sulle consegne di latte, il credito per la sorte capitale è soggetto al termine di prescrizione ordinario decennale, mentre gli interessi si prescrivono nel termine quinquennale, non essendo invocabile il termine breve del Regolamento CE n. 2988/95, che pone un termine minimo e non massimo. La notificazione dell’atto introduttivo del giudizio interrompe la prescrizione anche quando l’iniziativa sia assunta dal debitore in forma impugnatoria, e la prescrizione non decorre fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio. La cartella di pagamento, avendo funzione di notificazione del titolo esecutivo, è impugnabile per vizi degli atti presupposti solo se questi non siano stati previamente notificati.

Il Fatto

Il ricorrente chiedeva al TAR Lombardia l’annullamento di una cartella di pagamento emessa dall’agente della riscossione, per un importo superiore a duecentomila euro, relativa al prelievo supplementare sulle consegne di latte per l’annata 2004.

Nelle more del giudizio l’Amministrazione disponeva lo sgravio della cartella. Il TAR, con sentenza n. 961 del 2024, dichiarava il ricorso improcedibile per i motivi relativi ai vizi propri dell’atto e all’entità della pretesa, respingendo nel resto. L’appellante contesta il capo che ha rigettato l’eccezione di prescrizione e deduce l’illegittimità unionale delle pretese sostanziali.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato respinge l’appello, avvalendosi della facoltà di motivazione semplificata mediante rinvio a precedente conforme ai sensi dell’art. 74, comma 1, cod. proc. amm.

Quanto alla sorte capitale, il Collegio richiama l’orientamento che applica il termine decennale, mentre per gli interessi opera il termine quinquennale; il termine breve non è invocabile perché l’art. 3 del Regolamento CE n. 2988/95 fissa un termine minimo, lasciando salvi i termini più lunghi previsti dai legislatori nazionali.

La prescrizione maturata prima della notificazione dell’atto presupposto non è eccepibile verso l’atto a valle, in forza del principio di non impugnabilità dell’atto successivo a quello divenuto definitivo. La regola, espressiva dell’art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992, è principio generale applicabile dal giudice amministrativo nelle procedure di riscossione mediante ruolo.

Per il periodo successivo alla comunicazione dell’organismo pagatore, il giudizio promosso avverso tale atto, definito con sentenza n. 8663 del 2022, ha impedito il decorso della prescrizione. Il Collegio conferma che gli artt. 2943 e 2945 cod. civ. operano anche quando l’iniziativa sia del debitore e il giudizio abbia forma impugnatoria.

Il credito non è pertanto prescritto, né per capitale né per interessi. ConcORRONO la sospensione per l’emergenza pandemica, ex art. 68 d.l. n. 18 del 2020, e la richiesta di rateizzazione, quale riconoscimento del debito ex art. 2944 cod. civ. La censura sull’illegittimità unionale è dichiarata incongrua rispetto alla motivazione del primo giudice. Le spese del grado sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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