Controllo GSE certificati bianchi non è autotutela e addizionalità va provata (Cons. Stato n. 2539 del 26.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il Gestore dei Servizi Energetici, allorché accerta in sede di verifica e controllo la non corrispondenza del progetto alle caratteristiche dichiarate nella proposta di progetto e di programma di misura, esercita un potere di verifica di conformità e non un potere di autotutela ex art. 21-nonies legge n. 241/1990. Il provvedimento si ricondotta al paradigma dell’art. 42, comma 3, d.lgs. n. 28/2011, nella versione ratione temporis vigente. L’approvazione della PPPM abilita soltanto alla successiva rendicontazione e non vincola le singole richieste di verifica e certificazione, rispetto alle quali sussiste un rapporto di pregiudizialità necessaria ma non sufficiente. Non è pertanto configurabile alcun legittimo affidamento dell’operatore nell’accoglimento delle rendicontazioni successive. Il requisito dell’addizionalità grava sull’impresa, che deve provarlo anche nei profili economici, e la sua valutazione è espressione di discrezionalità tecnica sindacabile solo per manifesta illogicità o travisamento.
Il Fatto
La società appellante aveva presentato al GSE una proposta di progetto e di programma di misura per un intervento di efficientamento energetico presso un proprio stabilimento, articolato in due operazioni: l’aumento della carica minerale nell’impasto della carta e la sostituzione di uno scambiatore aria-aria. La proposta veniva approvata e la prima richiesta di verifica e certificazione a consuntivo, relativa all’anno 2014, veniva accolta.
All’esito di un successivo procedimento di controllo, il Gestore escludeva l’ammissibilità della prima operazione, rideterminava il coefficiente di conversione della seconda e ricalcolava i titoli di efficienza energetica spettanti, quantificando in € 335.188,77 l’obbligo restitutorio per 2.919 TEE eccedenti. Il TAR Lazio respingeva il ricorso e compensava le spese. La società proponeva appello, lamentando la violazione dei principi in materia di autotutela, l’illegittima applicazione retroattiva della normativa sopravvenuta e il difetto di istruttoria sull’addizionalità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il primo motivo osservando che il richiamo difensivo a un precedente in materia di Conto energia è inconferente, perché concerne un diverso regime incentivante. Il potere esercitato dal Gestore non è di secondo grado: esso inerisce a una verifica di conformità connaturata alla struttura del procedimento amministrativo e mira ad accertare la corrispondenza tra quanto dichiarato e la realtà dell’impianto.
Tra la proposta approvata e le singole rendicontazioni corre un rapporto di pregiudizialità necessaria ma non sufficiente. Si tratta di due procedimenti distinti, collocati in fasi diverse del processo incentivante. Il difetto di addizionalità accertato in sede di rendicontazione attiene al risparmio effettivamente conseguito, non a quello proposto, e non integra quindi un riesame del requisito già valutato. Ne deriva l’esclusione di qualsiasi affidamento fondato sulla sola approvazione della proposta.
Quanto al recupero delle somme, il Collegio ribadisce che la restituzione dei benefici erogati costituisce un atto esecutivo, coessenziale alla decadenza, e non una distinta volontà provvedimentale. La modifica introdotta dall’art. 56, comma 7, d.l. n. 76/2020 non è applicabile ratione temporis e, in ogni caso, non ha mutato la natura del potere. Nemmeno le disposizioni della legge n. 124/2017 trovano applicazione, poiché la comunicazione d’esito è del 7 giugno 2017 e la richiesta di recupero del 28 agosto 2017, entrambe anteriori all’entrata in vigore della legge.
Il terzo motivo è infondato nel merito. Il Gestore aveva rilevato una spesa di € 56.730 a fronte di un risparmio economico annuo di circa € 293.520, ottenibile anche senza incentivo: l’operazione, sostenendosi da sola, difetta della necessità dell’aiuto che costituisce la ratio del meccanismo. Le censure dell’appellante restano sul piano della petizione di principio, senza contrastare i dati acquisiti. Analoga conclusione vale per la modifica dell’algoritmo applicato alla seconda operazione, fondata su elementi emersi solo in sede di controllo e non manifestamente illogica.
Nota della Redazione
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