Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta sull’esecuzione della spesa (TAR Sicilia n. 3631 del 04.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato, il giudice amministrativo accerta l’inadempimento dell’amministrazione e ordina l’adozione di ogni atto necessario all’esecuzione della pronuncia, assegnando un termine per provvedere. Decorso inutilmente tale termine, il commissario ad acta nominato fin d’ora è tenuto a dare completa ed esatta esecuzione alla sentenza, provvedendo all’allocazione della somma in bilancio, all’impegno, alla liquidazione, all’ordinazione e al pagamento della spesa, nonché al reperimento materiale dei fondi. L’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato. Il commissario deve porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento e riferire al giudice sugli adempimenti realizzati.
Il Fatto
La ricorrente ha agito per l’ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a pagare, in relazione al servizio svolto in due anni scolastici, la somma di € 1.669,69 oltre accessori, nella misura richiamata dall’art. 22 L. n. 724/1994 e dall’art. 16, comma 6, L. n. 412/1991.
La sentenza era passata in giudicato ed era stata notificata in forma esecutiva presso la sede dell’ente. L’amministrazione non aveva corrisposto quanto dovuto, sicché la parte ha proposto ricorso al TAR Sicilia. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile, senza svolgere difese nel merito.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha verificato in via preliminare i presupposti dell’ottemperanza: la notifica della sentenza presso la sede dell’ente e il suo passaggio in giudicato, attestato dal funzionario giudiziario del Tribunale di Catania. Ha inoltre constatato il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dalla legge per le esecuzioni contro le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici.
Su tali basi il Collegio ha dichiarato l’obbligo del Ministero di adottare ogni atto necessario alla corresponsione delle somme, entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della pronuncia. Il ricorso è stato pertanto accolto.
Per il caso di ulteriore inadempienza è stato nominato commissario ad acta il Dirigente generale del Dipartimento Pubblica Istruzione della Regione Sicilia, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo ufficio in possesso della necessaria professionalità. L’insediamento è subordinato a una richiesta formale della parte, attestante la scadenza del termine e la perdurante inottemperanza, comunicata per conoscenza al Tribunale.
Il giudice ha poi precisato l’ampiezza dei poteri del commissario: allocazione della somma in bilancio, espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento, reperimento materiale dei fondi. Ha escluso che l’esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa possano giustificare l’inottemperanza, imponendo all’organo straordinario ogni iniziativa utile al pagamento, con successiva relazione al Tribunale.
Il compenso del commissario è stato riservato a successiva liquidazione ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, con presentazione della parcella entro cento giorni dalla conclusione dell’incarico, secondo il richiamato orientamento di Cass. civ., sez. II, n. 28952 del 2011. Le spese di lite, liquidate in € 750,00 oltre accessori, seguono la soccombenza e sono distratte in favore dei difensori antistatari.
Nota della Redazione
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