Immatricolazione ad anni successivi a Medicina nei limiti dei posti della coorte (Cons. Stato n. 8922 del 14.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’immatricolazione agli anni successivi al primo nei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia è subordinata, secondo l’art. 13 dell’allegato n. 2 al d.m. n. 583/2022, all’esistenza di posti resisi disponibili per ciascun anno di corso nella relativa coorte, in relazione ai posti definiti nei decreti annuali di programmazione ministeriale. Il sistema della graduatoria unica nazionale e il rispetto del plafond di ciascuna coorte precludono l’immatricolazione in soprannumero e non attribuiscono alcuna precedenza agli iscritti nella graduatoria nazionale rispetto ai semplici posti liberi. Gli atenei, nell’esercizio dell’autonomia regolamentare, individuano le modalità di graduazione delle domande nell’ambito delle disponibilità per trasferimenti, ma non possono ampliare la capienza definita in sede di programmazione. La non univocità della disciplina giustifica la compensazione delle spese del doppio grado.

Il Fatto

L’Università ha impugnato la sentenza con cui il TAR Abruzzo, sezione staccata di Pescara, ha accolto il ricorso di uno studente ordinando all’ateneo di riesaminare i posti disponibili per l’immatricolazione ad anni successivi al primo al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, esclusa ogni precedenza agli iscritti nella graduatoria nazionale. Il ricorrente in primo grado si era costituito in appello chiedendo la reiezione del gravame.

Nelle more, con ordinanza n. 1469 del 15 aprile 2025, la Sezione ha sospeso l’esecutorietà della sentenza appellata. La parte appellante ha poi chiesto la decisione della causa sugli scritti.

La Motivazione della Corte

L’appellante sostiene che l’art. 8, lett. b), del d.m. n. 583/2022 e gli articoli 11 e 12 dell’allegato n. 2 delineino un sistema in cui l’immatricolazione segue la collocazione nella graduatoria unica nazionale e le preferenze espresse, riservando l’iscrizione agli anni successivi in via prioritaria a chi ha superato la selezione. Ne deriverebbe che solo in esito alla documentata disponibilità di posti liberatisi l’ateneo è tenuto, tramite avviso pubblico e selezione, a ricostituire la coorte iniziale.

Il Collegio ritiene l’appello fondato. La questione è stata già affrontata dalla Sezione con più pronunce su casi analoghi (Sez. VII n. 8041 del 2025, n. 7424 del 2025, n. 4202 del 2025, n. 2199 del 2025), che hanno annullato le sentenze del TAR Abruzzo, sede di Pescara, in applicazione del chiaro disposto del d.m. n. 583/2022.

Il percorso argomentativo si salda con l’Adunanza plenaria n. 1 del 28 gennaio 2015, secondo cui gli atenei, nell’esercizio della propria autonomia regolamentare, stabiliscono le modalità di valutazione dell’offerta potenziale e di determinazione dei posti per trasferimenti, nel rispetto imprescindibile della ripartizione ministeriale dei posti per ogni singola coorte e delle disponibilità sul plafond.

La sentenza appellata va quindi riformata nella parte in cui ha affermato la coesistenza di due diverse graduatorie per trasferimenti e passaggi, senza considerare che l’art. 13 subordina espressamente l’immatricolazione ad anni successivi al primo all’esistenza di posti resisi disponibili per ciascun anno di corso nella relativa coorte, a seguito di rinunce, trasferimenti o passaggi idonei a concretizzare la definitiva vacanza del posto.

In ragione della non univocità della disciplina di riferimento, il Collegio dispone l’integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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