Sopravvenuto nulla osta e improcedibilità dell’appello per carenza di interesse (Cons. Stato n. 8923 del 14.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il rilascio sopravvenuto di un nulla osta che consenta al datore di lavoro di assumere il lavoratore straniero con contratto di soggiorno per lavoro subordinato determina la carenza sopravvenuta di interesse all’appello avverso il diniego di permesso di soggiorno per attesa occupazione. Il giudice amministrativo dichiara pertanto improcedibile il gravame, non sussistendo più alcuna utilità concreta perseguibile dalla parte. Il mancato riscontro dell’Amministrazione all’ordinanza di rinvio consente di ritenere provata la circostanza ai sensi dell’art. 64, commi 2 e 4, cod. proc. amm. L’INPS, indicato come controinteressato eventuale, è privo di legittimazione passiva e va estromesso dal giudizio. La peculiarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite.

Il Fatto

Il lavoratore straniero proponeva ricorso al TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia, avverso il diniego opposto dalla Prefettura all’istanza di emersione dal lavoro irregolare e il conseguente mancato rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione. Il giudice di primo grado rigettava il gravame.

La decisione si fondava su un duplice ordine di ragioni. Da un lato, il rapporto di lavoro non si era mai formalmente costituito, difettando il presupposto richiesto dall’art. 103, comma 4, d.l. n. 34/2020. Dall’altro, risultava insufficiente la capacità reddituale del datore di lavoro rispetto alla soglia prevista dall’art. 9 del D.M. 27 maggio 2020. Il ricorrente proponeva appello.

La Motivazione della Corte

Nel corso del giudizio di seconde cure, all’udienza pubblica, il difensore dell’appellante produceva copia di un nulla osta rilasciato in favore del lavoratore, ai sensi dell’art. 42 del d.l. n. 73/2022, che consentiva l’assunzione con contratto di soggiorno. Il Collegio, rilevato che il documento era pervenuto quando le altre parti erano già assenti, rinviava la causa per rispettare il contraddittorio.

Il Consiglio di Stato osserva che le controparti non hanno depositato atti o memorie in vista della successiva udienza. Il mancato riscontro da parte dell’Amministrazione all’ordinanza di rinvio consente di considerare la circostanza provata, ai sensi dell’art. 64, commi 2 e 4, cod. proc. amm. Il sopravvenuto rilascio del titolo abilitativo priva così l’appellante dell’interesse alla decisione sul gravame.

La conseguenza processuale è la declaratoria di improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse. Il principio conferma l’orientamento secondo cui la sopravvenienza di un titolo che soddisfa la pretesa sostanziale rende inutile la pronuncia di merito, dovendosi apprezzare l’interesse alla decisione al momento della stessa.

Quanto alla posizione dell’INPS, il Collegio conferma le statuizioni del giudice di primo grado, che lo aveva correttamente giudicato soggetto privo di legittimazione passiva. L’indicazione dell’ente come controinteressato eventuale non ne impone la partecipazione necessaria al giudizio.

La peculiarità della vicenda giustifica infine la compensazione tra tutte le parti delle spese di lite, superando la statuizione del primo grado che aveva posto a carico del ricorrente il pagamento delle spese in favore dell’INPS.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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