Revocazione per errore di fatto e contrasto di giudicati: presupposti e limiti (Cass. civ. Sez. 2 n. 16486 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’errore di fatto revocatorio di cui all’art. 395, n. 4, c.p.c. ricorre solo quando la sentenza sia stata determinata da un errore di percezione o da una mera svista materiale che abbia indotto il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto incontestabilmente escluso o accertato dagli atti di causa; l’errore deve risultare con immediatezza e obiettività, senza indagini ermeneutiche, ed essere essenziale e decisivo, restando invece escluso quando la decisione sia frutto di una complessa valutazione in diritto. Il contrasto di giudicati ex art. 395, n. 5, c.p.c. postula l’identità di soggetti e di oggetto tra i due giudizi, tale da richiedere un’ontologica concordanza tra gli estremi del secondo giudizio e gli elementi distintivi della decisione precedente, non essendo sufficiente che il fatto accertato costituisca un mero antecedente logico della statuizione da revocare.
Il Fatto
Il ricorrente aveva proposto domanda di accertamento dell’acquisto per usucapione della proprietà di terreni costituenti il sedime di una strada comunale, nonché di accertamento negativo dell’uso pubblico sulle strade realizzate dalla società controricorrente. Dopo il rigetto definitivo della domanda di usucapione e un previo giudizio di cassazione con rinvio, il giudice del rinvio aveva rigettato le residue domande di accertamento negativo dell’uso pubblico, applicando la presunzione di demanialità di cui all’art. 22 della legge n. 2248/1865, All. F.
Avverso tale sentenza l’interessato aveva proposto revocazione ex art. 395, nn. 4 e 5, c.p.c., deducendo un preteso errore di fatto e il contrasto con due giudicati esterni: la sentenza della Suprema Corte che aveva definito un giudizio di divisione ereditaria e una pronuncia del Consiglio di Stato in materia di uso pubblico. La Corte d’Appello aveva respinto il gravame, con la sentenza oggetto di ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha respinto tutti i motivi di ricorso, esaminando congiuntamente le prime due censure relative all’errore di fatto revocatorio. Richiamata la propria giurisprudenza (Cass. n. 16439/2021), ha ribadito che l’errore di fatto deve consistere in una mera svista percettiva che abbia indotto il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto incontestabilmente escluso dagli atti, sempre che quel fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso. Nel caso di specie, il giudice della revocazione aveva escluso che la sentenza impugnata avesse ignorato la proprietà privata dei fondi, avendo invece fondato la decisione su una complessa valutazione in diritto, basata sulla presunzione di demanialità e sulla sostanziale coincidenza del tracciato stradale, con ciò escludendo anche il carattere decisivo dell’errore. La motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta non apparente e superiore al minimum costituzionale.
Quanto alla dedotta violazione del giudicato esterno formatosi con la sentenza di divisione, la Corte ha dichiarato il motivo in parte inammissibile e in parte infondato. Inammissibile perché il ricorrente non aveva riprodotto il contenuto della sentenza invocata al fine di dimostrarne la portata sui tratti stradali contestati; infondato, perché tale pronuncia, definendo una divisione tra comproprietari, non aveva affrontato la questione dell’esistenza e della natura delle strade che attraversavano il compendio, cosicché non sussisteva l’identità di oggetto richiesta dall’art. 395, n. 5, c.p.c. In conformità ai precedenti citati (Cass. n. 33733/2022, Cass. n. 28230/2021), il giudicato esterno contrario postula che il secondo giudizio accerti lo stesso fatto o un fatto antitetico rispetto a quello già deciso, non essendo sufficiente la mera rilevanza di un antecedente logico.
Infine, la Corte ha giudicato infondato il quarto motivo, correggendo la motivazione ex art. 384, ultimo comma, c.p.c., in relazione alla dedotta efficacia di giudicato della pronuncia del Consiglio di Stato. Tale sentenza aveva avuto ad oggetto esclusivamente l’impugnativa di un’ordinanza comunale di sgombero e non l’accertamento dell’uso pubblico, questione estranea alla giurisdizione del giudice amministrativo. Il giudice della revocazione non aveva quindi errato nel ritenere che quel giudicato non incidesse sul diverso oggetto del giudizio di accertamento negativo dell’uso pubblico, deciso con l’applicazione della presunzione di demanialità di cui all’art. 22 della legge n. 2248/1865, All. F.
La pronuncia conferma l’orientamento restrittivo in tema di revocazione, ribadendo che il sindacato demandato al giudice della revocazione non può trasformarsi in un riesame del merito della decisione, dovendo limitarsi ai vizi tassativamente previsti dall’art. 395 c.p.c.
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Nota della Redazione
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