Data del procacciamento e prescrizione del reato ex art. 615-bis (Cass. pen. n. 8234/2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di interferenze illecite nella vita privata ex art. 615-bis cod. pen., la condotta tipica del “procurarsi” indebitamente immagini della vita privata si consuma nel momento in cui le stesse vengono effettivamente acquisite, non già in quello successivo in cui la vittima ne scopre l’esistenza. La data di commissione del reato, rilevante ai fini della prescrizione, va pertanto individuata nella data in cui le immagini sono state memorizzate sul dispositivo ricevente e, quindi, in quella in cui l’agente ne ha ottenuto la disponibilità, non in quella della loro scoperta da parte della persona offesa. Il possesso del file video su un dispositivo, anche se non dotato di funzione di videoripresa, non esclude di per sé che l’agente si sia procurato le immagini mediante un diverso strumento di ripresa, trasferendole successivamente sul dispositivo rinvenuto, e la valutazione di tale circostanza, unitamente agli altri elementi indiziari (accesso esclusivo al luogo, messaggio di scuse), può fondare una motivazione logica e coerente sulla responsabilità.
Il Fatto
L’imputato, titolare di un locale commerciale, è stato condannato per il delitto di interferenze illecite nella vita privata, per essersi procurato, mediante strumenti di ripresa visiva, immagini della dipendente mentre espletava bisogni fisiologici nel bagno del locale. La scoperta delle immagini era avvenuta il 21 ottobre 2017, quando la vittima aveva visto i video su un tablet collocato sulla scaffalatura del bagno. Tuttavia, la perizia informatica aveva accertato che il tablet non era dotato di videocamera e che l’unico file video presente era stato inviato tramite l’applicazione WhatsApp da un altro dispositivo non identificato in data 24 novembre 2016.
La Corte d’appello di Napoli ha confermato la condanna, ritenendo che l’imputato si fosse procurato le immagini con un altro dispositivo e le avesse poi inviate al tablet. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, l’intervenuta prescrizione del reato prima della sentenza di appello, in quanto il video risaliva al 24 novembre 2016.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, dichiarando il reato estinto per prescrizione, e ha rigettato il ricorso agli effetti civili. Ha preliminarmente ritenuto infondate le censure sulla responsabilità, osservando che il ricorrente non aveva specificamente contestato la ricostruzione fattuale della Corte d’appello, secondo cui le immagini erano state procurate con un dispositivo dotato di videocamera e poi inviate al tablet, né aveva allegato elementi per dimostrare che altri potessero aver avuto accesso al luogo o che le immagini ritraessero la vittima in un luogo diverso. Tale ricostruzione era logica e coerente con gli elementi indiziari (accesso esclusivo al bagno, messaggio di scuse dell’imputato) e non era stata scardinata da censure specifiche.
Quanto alla prescrizione, la Corte ha accolto il motivo, rilevando che la data di commissione del reato deve essere individuata in quella del “procacciamento” delle immagini, non in quella della loro scoperta. Poiché la perizia informatica aveva accertato che il file video era stato memorizzato sul tablet il 24 novembre 2016, e che solo in tale data o in data immediatamente prossima l’imputato aveva potuto procurarsi le immagini, il termine prescrizionale – calcolato tenendo conto dei periodi di sospensione – era maturato il 24 maggio 2024, anteriormente alla pronuncia della sentenza di appello (30 aprile 2025). La Corte ha quindi dichiarato l’estinzione del reato per prescrizione, con annullamento della sentenza agli effetti penali, ma ha rigettato il ricorso agli effetti civili, in quanto le censure sulla responsabilità erano infondate e la condanna al risarcimento del danno rimaneva ferma.
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Nota della Redazione
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