Impianti di carburanti in area agricola: prevale la disciplina statale di settore (Cons. Stato n. 4824 del 03.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La clausola di salvezza delle discipline normative settoriali, contenuta nell’art. 15 del PTM, consente di localizzare gli impianti di distribuzione di carburanti anche in territorio rurale, prevalendo la normativa statale di settore (d.lgs. n. 32/1998) sulle previsioni del piano territoriale metropolitano e del PUG. Il d.lgs. n. 32/1998 qualifica l’attività come liberalizzata e riserva ai soli Comuni la competenza a disciplinarne la localizzazione, con il limite dei vincoli paesaggistici, ambientali o monumentali. Il divieto di nuovi insediamenti nei c.d. varchi non si estende agli impianti, che costituiscono infrastrutture e non raggruppamenti edilizi. Il Comune e la Città Metropolitana non possono derogare al sistema di competenze fissato dalla legge statale, pena l’illegittimità delle previsioni di piano che vi contrastino. La mancata confutazione delle deduzioni procedurali integra inoltre violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990.
Il Fatto
La società ricorrente è proprietaria di un’area in Bologna destinata, secondo il previgente POC carburanti, all’insediamento di un impianto di distribuzione tramite intervento diretto. Il piano attribuiva validità quinquennale e fissava al 10.09.2022 il termine per presentare il titolo edilizio. L’area ricade in territorio agricolo, ma rispetta i criteri di localizzazione fissati dalla delibera consiliare n. 304/2012.
Con ricorso straordinario poi trasposto al TAR, la società impugnava in via cautelativa il nuovo PUG e il PTM, ritenendoli potenzialmente lesivi. In pendenza del giudizio presentava istanza di autorizzazione ai sensi del paragrafo 3010 del PUG. Il Comune respingeva l’istanza richiamando la necessità di un piano attuativo e l’inidoneità dell’area, ricompresa nei varchi del PTM. Il TAR dichiarava improcedibile il ricorso introduttivo e inammissibili i motivi aggiunti avverso il diniego. Da qui l’appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il primo motivo di appello. Il TAR aveva fondato l’inammissibilità dei motivi aggiunti su un argomento — la necessità di un preventivo strumento attuativo — mai dedotto dalle parti e non contenuto nella motivazione del diniego. Il provvedimento, pertanto, non doveva essere gravato su quel profilo, e i motivi aggiunti sono ammissibili.
Nel merito, il diniego muove da un’errata interpretazione del PTM. L’art. 15 limita la localizzazione degli interventi non funzionali all’agricoltura alle sole aree contigue al territorio urbanizzato, ma accompagna il divieto con la clausola di salvezza delle discipline normative settoriali. Tra queste rientra la normativa speciale sugli impianti di carburanti del d.lgs. n. 32/1998, che prevale e ne consente la collocazione anche in piena campagna.
Il divieto riferito ai varchi riguarda i nuovi insediamenti, cioè i raggruppamenti di edifici. Un impianto di distribuzione è una infrastruttura composta da manufatti e non integra un insediamento in senso stretto. La lettura restrittiva del Comune non regge sul piano sistematico.
La Corte sottolinea il riparto di competenze. Il d.lgs. n. 32/1998 liberalizza l’attività, la ammette in area agricola e riserva ai soli Comuni la disciplina della localizzazione. Il Comune di Bologna ha esercitato tale competenza con la delibera consiliare n. 304/2012, che l’area in questione individua come idonea. Né il PUG né il PTM possono modificare tale assetto, trattandosi di competenza riservata. In senso contrario sussisterebbe violazione di norma statale.
L’Azione 3.1a, punto 3010, del PUG detta prescrizioni specifiche per gli impianti e ne consente la localizzazione senza richiamare i limiti del PTM per le aree non urbanizzate, subordinandola al solo rispetto dei criteri del 2012. Sussiste inoltre violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, perché le deduzioni procedimentali non sono state confutate. Assorbito il secondo motivo, l’appello è accolto, la sentenza riformata e il diniego annullato, con condanna del Comune alle spese.
Nota della Redazione
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