Notifica a custode e omesso avviso: nulla l’acquisizione al patrimonio comunale (TAR Lombardia n. 186 del 18.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La notifica dell’ordinanza di demolizione eseguita mediante consegna al soggetto che, sebbene dipendente di una società di vigilanza privata incaricata della sorveglianza della residenza, si qualifichi come custode, va ricondotta all’ipotesi dell’art. 139, quarto comma, cod. proc. civ., non risultando dimostrato il vincolo di addizione alla casa richiesto dal secondo comma. Ne consegue che l’amministrazione è tenuta a dare notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione a mezzo di lettera raccomandata, e l’omissione di tale adempimento integra nullità della notifica, non mera irregolarità. È invece legittimo l’ordine di demolizione adottato nei confronti del proprietario attuale, poiché l’ordine ha carattere reale e prescinde dalla responsabilità dell’autore dell’abuso. Il Comune non deve accertare l’epoca di realizzazione dell’illecito né individuare il responsabile.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica poi trasposto davanti al TAR per l’opposizione di un terzo controinteressato, l’ordinanza con cui il Comune gli ha ingiunto di demolire un manufatto adibito a locale video-sorveglianza e bagno e la chiusura di un tratto di recinzione, realizzati senza titolo. Ha impugnato anche la nota di accertamento dell’inottemperanza e di acquisizione al patrimonio comunale e il verbale di sopralluogo.
Il ricorrente aveva acquistato l’immobile nel settembre 2022. Sostiene di non aver mai ricevuto personalmente gli atti, consegnati invece a un dipendente della società che svolge servizi di sicurezza presso la sua residenza, qualificatosi custode. Il Comune ha chiesto il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto la censura sulla notifica. Il messo ha consegnato l’ordinanza di demolizione e la comunicazione di avvio del procedimento al dipendente della società di vigilanza. Secondo il TAR questi va assimilato al portiere dello stabile, con applicazione del quarto comma dell’art. 139 cod. proc. civ. e non del secondo.
Il Tribunale ritiene di non disporre di elementi sufficienti per qualificare il consegnatario come addetto alla casa: dagli atti non emerge quel legame più stretto con il destinatario che caratterizza i soggetti del secondo comma. L’amministrazione era quindi tenuta a inviare la raccomandata di avviso della notificazione.
L’adempimento è requisito di validità della notifica: la sua mancanza ne determina la nullità e non la mera irregolarità. Il Collegio richiama in proposito Cass. s.u. n. 18992/2017, oltre a Cass. n. 19366/2013, Cass. n. 16366/2010, Cass. n. 7667/2009, Cass. n. 17915/2008 e Cass. sez. II n. 20867/2019. L’avviso serve a colmare il minor grado di conoscibilità dell’atto consegnato a persona legata al destinatario da un vincolo meno intenso rispetto a quello del secondo comma. Il provvedimento di acquisizione dell’area è pertanto viziato.
Il secondo e il quarto motivo vengono assorbiti. Il terzo, relativo alla pretesa necessità di verificare epoca dell’abuso e responsabile, è infondato. L’ordine di demolizione ha carattere reale e prescinde dalla responsabilità del proprietario o dell’occupante: va emanato anche nei confronti di chi non ha commesso la violazione ma si trovi in un rapporto con la res tale da consentire la restaurazione dell’ordine giuridico violato. Il Collegio richiama Cons. Stato, Ad. Plen. n. 16/2023 e Ad. Plen. n. 9/2017, oltre a Cons. Stato sez. II n. 7802 del 2024 e sez. VI n. 3210 del 2017: sull’ultimo proprietario ricadono le conseguenze degli illeciti edilizi. Il Comune non era tenuto ad alcuna istruttoria sul punto.
Il ricorso è quindi in parte infondato e in parte fondato. Il TAR annulla il provvedimento di accertamento dell’inottemperanza e di acquisizione al patrimonio comunale e compensa le spese.
Nota della Redazione
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