Carta docenti ai precari: ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Campania n. 536 del 27.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per l’ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro è fondato quando il titolo esecutivo, munito di attestazione di conformità e notificato all’amministrazione, sia divenuto definitivo e sia decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996. Accertato l’inadempimento, il giudice amministrativo ordina l’esatta esecuzione del giudicato, nomina il commissario ad acta e, in applicazione dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., condanna l’amministrazione al pagamento di una somma di danaro, calcolata secondo il criterio della non manifesta iniquità. L’astreinte decorre dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza, cessa con l’adempimento spontaneo anche tardivo e incontra il limite massimo del 10% dell’importo dovuto.
Il Fatto
Un docente, titolare di contratti a tempo determinato, ottiene dal giudice del lavoro l’accertamento del diritto a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la c.d. “carta elettronica” del docente, di cui all’art. 1, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023. La sentenza condanna il Ministero a erogare la prestazione nella forma del buono elettronico, per un importo complessivo di € 2.000,00, oltre spese.
Il titolo, non impugnato, passa in giudicato ed è notificato all’amministrazione per l’esecuzione, con decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni. Decorso inutilmente tale termine, il docente agisce in ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., chiedendo la condanna al pagamento, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penale per l’ulteriore ritardo. Il Ministero si costituisce con atto di stile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica in via preliminare la sussistenza dei presupposti processuali. Risultano rispettati i termini dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e dell’art. 87, comma 2, lett. d), e 3, cod. proc. amm., trattandosi di azione di ottemperanza proposta nei termini di legge. È altresì decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo.
Il giudice amministrativo dà atto che la sentenza del giudice del lavoro è passata in giudicato, come da certificazione della cancelleria. L’azione ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. è quindi ammissibile, perché il giudice ordinario ha accertato l’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato per il caso deciso.
Poiché non è stata allegata alcuna prova dell’adempimento, il Collegio dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta e integrale esecuzione al titolo, nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, con obbligo di deposito della prova dell’avvenuto adempimento mediante documentazione conforme alle disposizioni sul p.a.t.
In accoglimento della domanda, viene nominato sin d’ora commissario ad acta il responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la formazione del personale scolastico presso il Ministero, con facoltà di delega a un funzionario della medesima amministrazione. Il commissario dovrà provvedere all’allocazione della somma in bilancio, all’impegno, alla liquidazione, all’ordine e al pagamento della spesa. Il Collegio precisa che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato.
Il Tribunale accoglie inoltre, nei limiti indicati, la domanda di condanna al pagamento di un’ulteriore somma ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. L’astreinte è calcolata nella misura degli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato, in aggiunta a quelli dovuti ex lege. Il dies a quo è fissato al sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza; il dies ad quem al giorno dell’adempimento spontaneo, anche tardivo, anche ove si sia insediato il commissario, permanendo l’esercizio concorrente del potere (Adunanza Plenaria n. 8/2021). Il limite massimo è pari al 10% dell’importo dovuto, per evitare che la misura divenga fonte di sproporzionata locupletazione (Adunanza Plenaria n. 7/2019). La liquidazione della penale è demandata al commissario.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 1.200,00, oltre accessori, con riduzione del 50% per la natura seriale del ricorso (Cons. Stato, Sez. VII, n. 5859/2025), con distrazione in favore del procuratore antistatario.
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Nota della Redazione
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