Impianti in sanatoria e assegnazione frequenze digitali: rileva solo l’esercizio legittimo (Cons. Stato n. 5484 del 24.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nella procedura di assegnazione delle frequenze in tecnologia digitale terrestre rilevano, ai fini del calcolo della copertura e della conseguente collocazione in graduatoria, esclusivamente gli impianti legittimamente eserciti in tecnologia analogica. Gli impianti dichiarati in sanatoria ai sensi dell’art. 27 legge n. 112/2004 e provvisoriamente autorizzati con nulla osta, in quanto asserviti a un impianto principale censito e finalizzati al miglioramento del bacino di utenza, non possono essere ceduti ad altro operatore disgiuntamente dall’impianto principale né spostati fuori dall’area di questo, pena il venir meno della finalità della norma. Perduta efficacia l’autorizzazione provvisoria a seguito dell’ordine di spegnimento, il relativo impianto non è computabile nella copertura. Il principio di cui all’art. 49, comma 2, cod. proc. amm. non impone l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri partecipanti alla procedura.
Il Fatto
Tre emittenti impugnavano davanti al TAR Lazio la graduatoria emessa ai sensi dell’art. 3, comma 7, del bando del Ministero dello Sviluppo Economico per l’assegnazione delle frequenze in tecnologia digitale terrestre nella provincia di Viterbo. Le società lamentavano la mancata assegnazione di un numero di frequenze pari a quelle analogiche già esercitate e, per una di esse, la totale assenza dalla graduatoria malgrado la domanda presentata.
Il TAR respingeva il ricorso, ritenendo assente il presupposto del legittimo esercizio di tutte le frequenze e gli impianti vantati in tecnologia analogica. Le società proponevano appello, deducendo l’insufficiente e contraddittoria motivazione e il travisamento dei fatti, sul rilievo che gli impianti erano legittimamente eserciti perché muniti di nulla osta provvisorio. Il Ministero si costituiva con memoria formale; l’appellata privata non si costituiva.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato ha preliminarmente escluso la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti delle altre partecipanti alla procedura, richiamando il principio dell’art. 49, comma 2, cod. proc. amm. Nel merito ha giudicato l’appello infondato.
Due ordinanze istruttorie hanno consentito di accertare che gli impianti erano stati temporaneamente autorizzati dall’Ispettorato Territoriale del Lazio con nulla osta provvisori, rilasciati per consentire la sperimentazione del loro utilizzo ai sensi dell’art. 27 legge n. 112/2004, cioè per migliorare le potenzialità del bacino di utenza dell’impianto principale, regolarmente censito e munito di concessione, su base non interferenziale e fatti salvi i diritti dei terzi.
L’Amministrazione, con note del novembre 2009 relative allo switch-off del Lazio, aveva intimato lo spegnimento degli impianti analogici non inseriti nel Master Plan, facendo salvi unicamente quelli ivi riportati e ritenuti legittimamente eserciti. Gli operatori interessati avevano dato seguito all’ordine di spegnimento. Da ciò la Corte ha tratto la conseguenza che i nulla osta provvisori in sanatoria hanno perso efficacia, senza necessità di un formale provvedimento di revoca.
Il Collegio ha poi precisato che la ratio dell’art. 27 citato impedisce di cedere gli impianti in sanatoria ad altro operatore disgiuntamente dall’impianto principale e di spostarli fuori dall’area di questo: diversamente verrebbe meno la finalità della norma, consistente nel miglioramento della potenzialità del bacino di utenza dell’impianto principale. Il minore punteggio per il requisito della copertura è stato quindi ricondotto al mancato riconoscimento di tali impianti, non inclusi nei rispettivi Master Plan perché non ritenuti legittimamente eserciti.
Quanto alle singole posizioni, per una società il punteggio per la copertura è stato calcolato sugli impianti legittimamente esercitati, senza collocazione utile; per l’associazione è emersa l’assenza di impianti riconducibili nella provincia alla data della domanda; per l’altra società è stata rilevata l’assenza del segnale sulla frequenza al momento della domanda, con consequenziale carenza del requisito per la collocazione in graduatoria. La Corte ha inoltre osservato il consolidamento degli esiti in seguito ai contenziosi definiti. L’appello è stato respinto, con compensazione delle spese in ragione del duplice approfondimento istruttorio.
Nota della Redazione
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