Telefonia mobile esente da oneri concessori e contributo di costruzione (TAR Toscana n. 501 del 24.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le stazioni radio base per la telefonia mobile non sono assimilabili alle costruzioni edilizie e non sono soggette al pagamento degli oneri di concessione né del contributo sul costo di costruzione. L’art. 93, primo e secondo comma, del d.lgs. n. 259/2003, nel testo vigente ratione temporis e come interpretato dall’art. 12, terzo comma, del d.lgs. n. 33/2016, vieta alle amministrazioni di imporre, per l’impianto di reti o l’esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni non stabiliti per legge. Il divieto è temperato dalla sola applicazione della tassa o del canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche. Ne consegue l’illegittimità della pretesa comunale di subordinare l’autorizzazione all’integrale versamento di oneri economici ulteriori.

Il Fatto

La ricorrente e la controinteressata presentavano il 5 agosto 2020 al Comune di Chianciano Terme un’istanza di autorizzazione ai sensi dell’art. 87 del d.lgs. n. 259/2003 per realizzare una stazione radio base in un’area destinata a tal fine. Il SUAP comunale, con nota del 13 ottobre 2020, richiedeva integrazioni istruttorie consistenti nel versamento degli oneri di concessione e del contributo sul costo di costruzione e nel deposito di una perizia asseverata redatta secondo una delibera consiliare.

La ricorrente contestava la debenza di tali oneri, invocando l’art. 93 del codice delle comunicazioni elettroniche. Il Comune ribadiva la propria pretesa con nota del 23 novembre 2020, qualificando gli interventi come opere di urbanizzazione a rilevanza edilizia. Per non ritardare l’installazione, la ricorrente versava quanto richiesto e depositava la perizia, riservandosi di impugnare gli atti. Il ricorso censurava pertanto le note comunali e le delibere consiliari presupposte.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il ricorso e lo qualifica come assolutamente fondato. Il percorso argomentativo muove dal richiamo dell’orientamento giurisprudenziale pacifico che esclude l’assimilazione delle stazioni radio base alle costruzioni edilizie (T.A.R. Puglia, Bari, sez. III, n. 1048 del 2021; T.A.R. Basilicata, n. 321 del 2019).

Il profilo dirimente è tuttavia un altro. Il giudice valorizza la previsione dell’art. 134, primo comma, lett. d), della l.r. Toscana n. 65/2014, come modificata dall’art. 11, terzo comma, della l.r. n. 50/2017, che esclude dal permesso di costruire la realizzazione di infrastrutture e impianti comportanti trasformazione permanente di suolo inedificato, compresa l’installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti, salvo quanto previsto dal codice delle comunicazioni. La stessa norma regionale, dunque, sottrae gli impianti agli oneri di trasformazione del territorio.

Il tentativo del Comune di attribuire rilievo al carattere edilizio della trasformazione non regge. Il Collegio riporta al centro la disciplina dell’art. 93, primo e secondo comma, del d.lgs. n. 259/2003, nel testo applicabile al momento dell’adozione dell’atto impugnato, integrata dall’interpretazione autentica dell’art. 12, terzo comma, del d.lgs. n. 33/2016. Da essa deriva un divieto sistematico per le amministrazioni di imporre oneri o canoni non previsti dalla legge, temperato esclusivamente dalla tassa o dal canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche.

L’accoglimento è limitato agli atti con cui il Comune ha richiesto il versamento degli oneri e del contributo e il deposito della perizia asseverata. Non vi è necessità di annullare gli atti generali impugnati. Ne deriva l’obbligo di rimborso di quanto corrisposto. Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico del solo Comune, con compensazione verso la controinteressata, che non ha svolto attività difensiva.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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