Telefonia mobile e silenzio assenso: verificazione conferma rispetto limiti elettromagnetici (Cons. Stato n. 8146 del 21.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio sull’autorizzazione tacita all’installazione di una stazione radio base, il sindacato del giudice amministrativo sul rispetto dei limiti di esposizione elettromagnetica può essere esercitato mediante verificazione disposta d’ufficio. Qualora il verificatore escluda il superamento dei valori di legge, anche considerata la compresenza di altre stazioni radio base, e non riscontri errori od omissioni nella documentazione tecnica prodotta dal gestore, le censure di difetto di istruttoria e di violazione del principio di precauzione sono infondate. Il parere dell’ARPA che si fondi su tale documentazione, integrata dalla campagna di misure del campo elettromagnetico di fondo, non è viziato per errori di fatto. Il parere “non contrario” della Soprintendenza integra un parere favorevole, non essendo configurabile un esito intermedio. La decadenza del titolo per inizio tardivo dei lavori attiene alla fase esecutiva e non alla validità del silenzio assenso, anche in presenza delle proroghe legate all’emergenza sanitaria.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato davanti al TAR Lazio l’autorizzazione formatasi per silenzio assenso, ai sensi degli artt. 87 e 88 del d.lgs. n. 259 del 2003, sull’istanza presentata da una società di telefonia per l’installazione di un impianto di rete mobile su un edificio romano, oltre agli atti presupposti e connessi. Il Tribunale ha dichiarato irricevibili il ricorso introduttivo e i due ricorsi per motivi aggiunti, per tardività, e ha condannato il ricorrente alle spese.
Proposto appello, il Consiglio di Stato ha dapprima dichiarato ricevibili gli atti di primo grado e respinto l’eccezione di difetto di legittimazione riproposta dalla controinteressata. Ha poi disposto incombenti istruttori nei confronti dell’ARPA e del Comune e, non ritenendo sufficienti le relazioni, ha ordinato una verificazione. All’esito, il Collegio è stato chiamato a decidere i motivi di merito che il primo giudice non aveva esaminato.
La Motivazione della Corte
Il nodo centrale riguarda il rispetto dei parametri sui campi elettromagnetici, in una zona caratterizzata dalla presenza di più stazioni radio base ravvicinate. La Corte richiama il quadro normativo: alla data di formazione del silenzio assenso operava il limite di 6 V/m previsto dal d.P.C.M. 8 luglio 2003, poi elevato a 15 V/m dall’art. 10, comma 2, della legge n. 214 del 2023 per lo sviluppo delle reti 5G.
La verificazione ha accertato che allo stato il limite di 15 V/m non è superato e, con valutazione di ragionevolezza riferita al 6 giugno 2021, ha ritenuto presumibile il rispetto del precedente limite di 6 V/m. Il verificatore non ha riscontrato errori od omissioni nella documentazione tecnica del gestore. La Corte sottolinea che l’ARPA, nella propria relazione, ha chiarito di aver considerato anche il contributo delle altre stazioni radio base, sicché non è ravvisabile alcuna omissione e l’accertamento endoprocedimentale non è disattendibile per errori di fatto.
Quanto alla lamentata mancata valutazione di soluzioni alternative e di accorpamento, il Collegio richiama la sentenza del TAR Lazio n. 2112 del 18 febbraio 2020 e la pronuncia di Sez. VI n. 11125 del 22 dicembre 2023: il tema era già stato affrontato e non può essere rimesso in discussione. Analogamente, il parere di VAP è motivato e l’art. 10, comma 10, delle NTA del PRG impone l’analisi ambientale ai progetti, non al parere.
Il parere “non contrario” della Soprintendenza Capitolina integra un favorevole, non essendo ammesso un esito intermedio, e la prescrizione di valutare un progetto alternativo è stata rispettata con la nota del gestore rimasta senza riscontro. La doglianza sulla decadenza del titolo è ammissibile ma infondata: attiene alla fase esecutiva e le proroghe connesse all’emergenza sanitaria escludono la decadenza. La censura sulla pubblicità dell’istanza è irricevibile, perché proposta solo con i motivi aggiunti oltre il termine decadenziale, gravando sul terzo l’onere di verificare tempestivamente l’adempimento. Infine, il limite distanziale dai siti sensibili non opera, essendo stato annullato dalla sentenza Sez. VI n. 206 del 2021. L’appello è respinto nel merito, con compensazione delle spese e liquidazione del compenso al verificatore.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.