Via illegittima per impianto agrivoltaico fondata su pareri generici e travisamento ARPA (TAR Molise n. 134 del 30.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui la Regione assoggetta a valutazione di impatto ambientale un progetto di impianto agro-voltaico è illegittimo quando fraintende le conclusioni dell’ARPA, organo competente allo screening, ritenendole condizionate a ulteriori pareri laddove esse sono compiute e incondizionate. La valutazione regionale, ancorché ampiamente discrezionale, è sindacabile per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e di motivazione. I pareri dei servizi regionali che si limitino a richiamare in astratto il consumo di suolo agricolo, senza contestualizzare le specifiche condizioni dell’area, non valgono a supportare autonomamente l’assoggettamento. Il piano agronomico che accompagna l’impianto agro-voltaico e la compatibilità ex art. 12, comma 7, d.lgs. n. 387/2003 impongono di motivare in modo specifico l’eventuale prevalenza di esigenze di tutela.

Il Fatto

La società ricorrente intendeva realizzare nel territorio comunale un impianto solare fotovoltaico di rilevante potenza, collegato a un piano agronomico per l’utilizzo agricolo dell’area. Con istanza del 29 luglio 2020 chiedeva alla Regione Molise la verifica di assoggettabilità a V.I.A. ex art. 19 d.lgs. n. 152/2006 e il rilascio dell’autorizzazione unica ex art. 12 d.lgs. n. 387/2003.

L’ARPA Molise, all’esito dello screening, riteneva che il progetto non potesse determinare impatti negativi significativi e che sussistessero le condizioni per escluderlo dalla V.I.A., rimettendo all’Autorità competente la decisione definitiva con particolare riferimento al consumo di suolo agricolo. La Regione, raccolte le conclusioni di due pareri dei servizi regionali, con determinazione dirigenziale n. 5593 del 22.09.2021 disponeva invece l’assoggettamento a V.I.A. Da qui il ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio premette che la valutazione regionale sull’impatto ambientale è ampiamente discrezionale, ma resta sindacabile per manifesta illogicità, travisamento dei fatti, macroscopici difetti di istruttoria o carenza di motivazione. Richiamando il precedente del Cons. Stato n. 8167/2022, il Tribunale distingue la discrezionalità tecnica, vagliabile al metro dell’attendibilità tecnico-scientifica, e ricorda che l’interessato può contestarne ab intrinseco il nucleo argomentativo.

Il fulcro del ragionamento è la lettura del parere ARPA. La Regione lo aveva qualificato come condizionato ai pareri di altri uffici. Il Tribunale esclude tale lettura: il parere era compiuto e incondizionato e concludeva chiaramente per l’esclusione dalla V.I.A. L’invito ad approfondire il consumo di suolo agricolo costituiva solo uno stimolo di completezza, non una subordinazione delle risultanze. La decisione regionale incorre quindi in un evidente travisamento dei fatti.

Sotto altro profilo, i pareri dei servizi regionali si rivelano generici e stereotipati. L’ARSARP argomenta su un comprensorio vasto e su un ipotetico accordo di filiera; il Servizio Economia del Territorio muove dalla vocazione agricola dell’intera zona senza esaminare il sito specifico. I contenuti sono in larga parte sovrapponibili a quelli già censurati dal Tribunale con la TAR Molise n. 161/2023. Tali contributi non possono scalfire il giudizio ARPA, che aveva riguardo alle condizioni concrete dell’area.

Il Collegio valorizza poi il piano agronomico. L’art. 12, comma 7, d.lgs. n. 387/2003 rende in linea di principio compatibili gli impianti da fonti rinnovabili con la destinazione agricola; a maggior ragione per gli impianti agro-voltaici. Il generico richiamo al consumo di suolo non basta a ravvisare un impatto significativo. La Regione avrebbe dovuto dimostrare peculiari esigenze di tutela del sito, non evocate da considerazioni di stile.

Il ricorso è quindi accolto, con annullamento degli atti impugnati e condanna della Regione alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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