Impianto sportivo comunale, affidamento diretto illegittimo e obbligo di gara (TAR Lombardia n. 3519 del 09.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il D. Lgs. n. 38 del 2021, all’art. 5, ammette l’affidamento diretto della gestione di un impianto sportivo comunale a un’associazione o società sportiva senza fini di lucro solo quando una di esse presenti di propria iniziativa un progetto di riqualificazione e non vi siano altre proposte. In presenza di una pluralità di offerte l’ente non può derogare al modello concorrenziale, poiché trova applicazione l’art. 6, comma 3, del medesimo decreto, che impone il rispetto del Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. n. 36 del 2023. L’affidamento disposto senza previa procedura a evidenza pubblica è illegittimo e va annullato, insieme all’atto di aggiudicazione in favore del concorrente prescelto. Il vizio investe il procedimento nel suo complesso e non è sanato da una successiva deliberazione di Giunta che pretenda di interpretare la volontà consiliare.
Il Fatto
Il Comune di Bregnano, proprietario di un impianto sportivo comunale, preso atto del recesso dell’associazione gestoria, con deliberazione del Consiglio comunale ha dato mandato al Responsabile dell’Area Tecnica di individuare un’associazione o società sportiva senza fini di lucro cui demandare la gestione e la riqualificazione dell’impianto, richiamando l’art. 5 del D. Lgs. n. 38 del 2021 e una procedura a evidenza pubblica.
L’associazione ricorrente e la controinteressata hanno presentato i propri progetti, integrandoli su invito del Responsabile. Questi ha espresso preferenza per la proposta della controinteressata e la Giunta comunale ha affidato a quest’ultima la gestione e riqualificazione dell’impianto, approvando convenzione e capitolato. La ricorrente ha impugnato la deliberazione di Giunta deducendo la violazione delle regole del procedimento, l’errata comparazione dei progetti e chiedendo il risarcimento del danno. Resistenti e controinteressata hanno chiesto il rigetto, eccependo in via preliminare l’irricevibilità e l’inammissibilità di alcuni motivi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto, d’ufficio, la prospettata irricevibilità del ricorso per tardivo deposito. Richiamando l’art. 45, comma 1, cod. proc. amm., il Tribunale afferma che il termine perentorio decorre dal perfezionamento dell’ultima notificazione anche per il destinatario. La scissione degli effetti della notifica tra notificante e destinatario, già riconosciuta dalla Corte costituzionale n. 477 del 2002, non consente di anticipare il dies a quo del deposito, e il richiamo a Cass. civ., SS.UU., n. 40543 del 2021 conferma che la notifica deve perfezionarsi. Il deposito, avvenuto entro i quindici giorni dal perfezionamento verso la controinteressata, è quindi tempestivo.
Superata l’eccezione, il Collegio ritiene il ricorso ammissibile. La procedura comparativa non conteneva clausole immediatamente escludenti, sicché la lesione è divenuta attuale solo con l’atto di affidamento. Il richiamo a Cons. Stato, Ad. plen., n. 4 del 2018 e a Cons. Stato n. 1491 del 2019 sorregge il principio per cui la partecipazione alla selezione non equivale ad acquiescenza e l’impugnazione del bando è dovuta solo unitamente all’aggiudicazione.
Nel merito, i motivi sul difetto di evidenza pubblica sono fondati. L’art. 5 del D. Lgs. n. 38 del 2021 disciplina l’affidamento diretto della gestione gratuita a fronte di un progetto presentato di iniziativa privata, ma non opera quando vi sia una pluralità di proposte, dovendosi applicare l’art. 6. Nella specie mancava il presupposto: alcuna proposta risultava menzionata nelle premesse consiliari, e quella della ricorrente era coeva alla deliberazione e non ancora visionata.
Il Comune, inoltre, non ha predisposto alcun bando o atto equivalente idoneo a rendere nota la volontà di mettere a gara l’affidamento e le relative regole procedurali. La successiva deliberazione di Giunta non può valere come interpretazione autentica e retroattiva di un atto consiliare da parte di organo incompetente. La violazione dell’art. 6, comma 3, e delle regole del Codice dei contratti pubblici determina l’annullamento degli atti impugnati, compresa l’aggiudicazione.
Assorbiti i restanti motivi, il Collegio assorbe anche la domanda risarcitoria, potendo la riedizione della procedura selettiva risultare satisfattiva per la ricorrente. Compensa le spese, salvo rifusione del contributo unificato a carico del Comune, e nega la richiesta di trasmissione degli atti alle Procure, per assenza di elementi rivelatori di illeciti.
Nota della Redazione
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