Ricorso improcedibile sul canone cavidotti in attesa del regolamento provinciale (TAR Puglia n. 536 del 16.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso proposto avverso i criteri di determinazione del canone patrimoniale di concessione per l’occupazione del sottosuolo stradale è improcedibile quando, nelle more del giudizio, l’amministrazione abbia adottato un nuovo regolamento che ridetermina la disciplina del canone ed esso sia stato autonomamente impugnato con separato ricorso. In tal caso il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione sui criteri del precedente regolamento impone la definizione in rito del giudizio, con trasferimento nel nuovo procedimento di tutte le questioni di contrasto, ivi comprese quelle relative agli atti presupposti. La regola vale anche quando la parte abbia invocato la cessazione della materia del contendere in ragione di sopravvenienze normative e giurisprudenziali, poiché tale esito presuppone l’integrale soddisfazione della pretesa e non è configurabile se residua contestazione sull’effettiva misura del canone. Le spese possono essere integralmente compensate.

Il Fatto

La ricorrente, società attiva nella produzione di energia rinnovabile, è proprietaria di impianti eolici nel territorio della Provincia di Foggia e ha realizzato cavidotti che seguono il percorso di alcune strade provinciali, in forza di concessioni rilasciate per ventinove anni per l’allacciamento alla rete di trasmissione. La società ha impugnato la nota con cui l’ente ha quantificato in euro 22.993,60 il canone dovuto per il primo anno, unitamente ai regolamenti presupposti che dettano i criteri di calcolo: il regolamento CUP approvato con delibera consiliare del 2021 e il regolamento COSAP del 2018.

Costituitasi l’amministrazione, la ricorrente ha chiesto la cessazione della materia del contendere per effetto delle sopravvenienze normative, richiamando l’art. 831 della legge n. 160/2019 come interpretato dalla legge di interpretazione autentica e le pronunce del giudice d’appello che avrebbero riconosciuto il bene della vita preteso, ossia un canone in misura forfettaria di euro 800,00. La Provincia ha replicato che la norma pone una misura minima e che l’ente conserva il potere di modularla, escludendo così la piena soddisfazione della pretesa, e ha sostenuto l’improcedibilità per l’adozione di un nuovo atto, impugnato con separato ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio non segue la prospettazione della ricorrente. La domanda di cessazione della materia del contendere presuppone che sopravvenga una situazione che soddisfi integralmente l’interesse sostanziale dedotto in giudizio. Nel caso concreto, invece, le parti continuano a dividersi sull’effettiva latitudine dell’art. 831 della legge n. 160/2019: la società legge la norma come impositiva di un canone fisso, l’amministrazione come fissazione di un valore minimo, superabile in ragione del criterio dettato nella seconda parte della medesima disposizione. La divergenza non è marginale, perché incide direttamente sulla misura del prelievo.

Il Tribunale sceglie quindi la ragione più liquida in rito. Nelle more del giudizio il Consiglio provinciale ha adottato, con delibera n. 18 del 2023, un nuovo regolamento che ha ridisciplinato la materia del canone. Quel provvedimento è stato impugnato dalla stessa società con un separato ricorso. La sopravvenienza normativa interna all’ordinamento dell’ente configura, pertanto, un difetto di interesse alla decisione sui criteri posti dal regolamento anteriore, che non è più l’atto effettivamente applicato alla posizione della ricorrente.

Da qui la dichiarazione di improcedibilità. La soluzione non lascia priva di tutela la ricorrente: le questioni oggetto di contrasto, compresa quella riproposta nel nuovo giudizio e relativa al regolamento del 2021, restano devolute al procedimento introdotto avverso il regolamento sopravvenuto. La pronuncia in rito evita una decisione su atti ormai superati e concentra il sindacato nel processo in cui il nuovo atto è effettivamente contestato.

Quanto alle spese, il Collegio le compensa integralmente, in considerazione della peculiarità della vicenda e della sopravvenienza che ha determinato l’esito processuale. La sentenza è dichiarata esecutiva dall’autorità amministrativa secondo il modulo di rito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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