Orari sale gioco e vincolo dell’Intesa non recepita: legittimo il limite comunale (TAR Emilia-Romagna n. 47 del 19.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di gioco d’azzardo patologico, la competenza a disciplinare gli orari degli apparecchi con vincita in denaro non è esclusiva dello Stato, poiché la tutela della salute pubblica e del benessere psico-fisico dei soggetti vulnerabili rientra nelle attribuzioni dei Comuni ai sensi degli artt. 3 e 5 del D. Lgs. n. 267 del 2000. L’Intesa raggiunta in Conferenza Unificata del 7/9/2017, ove prescrive un limite massimo di spegnimento degli apparecchi, non è vincolante per Regioni e Comuni quando non sia recepita da alcuna fonte statale, neppure regolamentare. Il Comune può dunque adottare una disciplina più rigorosa, anche in deroga al limite orario dell’Intesa. La riduzione degli orari delle sale gioco costituisce misura legittima di contrasto alla ludopatia, purché sorretta da adeguata istruttoria e da un bilanciamento proporzionale con gli interessi economici degli operatori. L’unicità dell’orario per le sole sale gioco è giustificata dalla ratio di scoraggiare la trasmigrazione dei giocatori verso altre tipologie di esercizi.

Il Fatto

La società ricorrente gestiva una sala giochi autorizzata in Bologna, con apparecchi automatici recanti vincite in denaro. Impugnava l’ordinanza con cui il Sindaco aveva disciplinato gli orari di funzionamento di tali apparecchi e, ove occorresse, il Regolamento comunale per la prevenzione e il contrasto delle patologie legate al gioco d’azzardo lecito.

Deduceva la violazione dell’art. 1, comma 936 della L. n. 208 del 2015 e dell’Intesa in Conferenza Unificata, che fissava un limite massimo di sei ore di spegnimento, a fronte delle sedici imposte dal provvedimento. Lamentava inoltre difetto di istruttoria, violazione dell’art. 50, comma 7, T.U.E.L., eccesso di potere e violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità. Il Comune eccepiva in via pregiudiziale l’inammissibilità e l’improcedibilità del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio soprassiede sulle eccezioni preliminari in ragione dell’accertata infondatezza del ricorso. Sul primo motivo, il Tribunale esclude che sussista una competenza esclusiva dello Stato: la materia della salute pubblica giustifica l’intervento comunale, come già affermato dal TAR Lombardia n. 1669 del 2018. L’Intesa del 2017, non recepita da alcuna normativa statale, non risulta vincolante né per le Regioni né per i Comuni.

Quanto al difetto di istruttoria, la sentenza valorizza gli accertamenti svolti dall’amministrazione, con i dati dell’Osservatorio Epidemiologico Metropolitano: la stima delle persone affette da gioco d’azzardo pari a 1,8 per 1000 abitanti, con crescita da 36 soggetti nel 2011 a 201 nel 2017. Il Collegio richiama il proprio indirizzo (TAR Emilia-Romagna n. 858 del 2021), che qualifica la diffusione della ludopatia come fatto notorio di comune esperienza. L’ordinanza risulta pertanto esaurientemente istruita e motivata.

Sulla proporzionalità, l’orario fissato dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 22, per complessive otto ore, è ritenuto idoneo a perseguire l’obiettivo di prevenzione imponendo il minor sacrificio possibile agli operatori. Il Collegio richiama Cons. Stato n. 5225 del 2020, n. 746 del 2017, n. 5443 del 2016 e la Corte cost. n. 220 del 2014, che ha riconosciuto nella riduzione degli orari una legittima misura di contrasto.

L’unicità dell’orario per le sale gioco rispetto a bar e tabaccherie è giustificata dalla necessità di evitare la trasmigrazione dei giocatori (Cons. Stato n. 6331 del 2020). Quanto alle sale bingo, i maggiori orari riguardano solo tale attività, restando gli apparecchi automatici soggetti alle medesime limitazioni. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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