Ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse sul divieto comunale 5G (TAR Puglia n. 643 del 06.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso i provvedimenti con cui un Comune vieta l’installazione della tecnologia 5G sul proprio territorio e nega l’adeguamento tecnologico di un impianto preesistente è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nelle more del giudizio, siano intervenuti l’annullamento in autotutela del diniego, il parere favorevole dell’ARPA sulle emissioni elettromagnetiche e l’attivazione dell’impianto. Tali eventi realizzano pienamente l’interesse sostanziale del ricorrente, rendendo priva di utilità concreta ogni pronuncia sulla legittimità degli atti impugnati. L’improcedibilità va dichiarata anche con riferimento all’ordinanza sindacale di divieto, la cui efficacia era subordinata alle valutazioni tecniche degli enti competenti, successivamente integrate e superate. È escluso un autonomo interesse alla riparazione del danno in presenza di espressa rinuncia alla pretesa risarcitoria.
Il Fatto
Una società di telecomunicazioni presentava al Comune di Canosa di Puglia una SCIA ex art. 87 bis D.lgs. n. 259/2003 per l’adeguamento tecnologico di un impianto di telefonia mobile preesistente, su traliccio, alla tecnologia 5G. L’Autorità comunale negava l’intervento richiamando l’ordinanza sindacale n. 35 del 2020 con cui il Sindaco, in applicazione del principio di precauzione e dell’art. 50 TUEL, aveva vietato su tutto il territorio comunale la sperimentazione e l’installazione del 5G, in attesa delle valutazioni di ARPA Puglia e delle linee guida nazionali e regionali.
La società impugnava il diniego e l’ordinanza presupposta davanti al TAR Puglia. Il Comune annullava poi in autotutela il diniego, ex art. 21 nonies legge n. 241/1990, e adottava un’inibitoria temporanea dell’attività ex art. 19, comma 4, legge n. 241/1990 fino alle valutazioni dell’ARPA. Avverso tale provvedimento e la successiva nota del 3 settembre 2020 la società proponeva motivi aggiunti, unitamente alla domanda risarcitoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che il primo diniego del 17 giugno 2020 ha perso rilevanza giuridica per effetto del successivo provvedimento inibitorio del 28 agosto 2020, che lo ha espressamente annullato in via di autotutela, privando di oggetto la contestazione originaria.
Quanto all’inibitoria temporanea, essa ha progressivamente esaurito la propria efficacia per una serie di eventi sopravvenuti: l’acquisizione del parere di conformità di ARPA Puglia del 26 ottobre 2020, l’attivazione dell’impianto il 31 marzo 2021 e la nuova SCIA del 26 maggio 2023, seguita dal correlato parere positivo dell’ARPA dell’8 febbraio 2024. Tali adempimenti hanno consentito alla ricorrente di realizzare pienamente le finalità perseguite, rendendo privo di utilità concreta ogni ulteriore accertamento sulla legittimità dell’atto.
Le medesime considerazioni valgono per l’ordinanza sindacale, la cui efficacia era subordinata alle valutazioni tecniche degli enti competenti, poi intervenute e superate dagli atti richiamati. Il Collegio sottolinea come il divieto non avesse carattere definitivo, ma fosse temporaneamente condizionato all’esito dell’istruttoria tecnica.
Il Tribunale esclude inoltre la sussistenza di un autonomo interesse risarcitorio, attesa l’espressa rinuncia alla pretesa formulata dalla ricorrente nella memoria del 28 marzo 2025. Su queste basi dichiara l’improcedibilità del ricorso principale e dei motivi aggiunti per sopravvenuto difetto di interesse attuale e concreto. Le spese di lite sono integralmente compensate, in ragione del sostanziale soddisfacimento dell’interesse della ricorrente.
Nota della Redazione
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