Decadenza dai benefici PAC per falsa attestazione della conduzione dei terreni (TAR Sicilia n. 4220 del 23.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
La disponibilità delle superfici dichiarate in una domanda di aiuto comunitario deve necessariamente associarsi a un valido titolo di conduzione. Il beneficiario che includa terreni privi di tale titolo crea artificialmente le condizioni per ottenere i pagamenti e incorre nella decadenza dai benefici e nel recupero delle somme, ai sensi dell’art. 30 del Reg. CE n. 73/2009, confermato dall’art. 60 del Reg. UE n. 1306/2013, e dell’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000. La restituzione dell’indebito è soggetta al termine decennale dell’art. 2946 c.c., che decorre dal definitivo accertamento del venir meno della causa del pagamento. La prescrizione è interrotta da qualsiasi atto dell’autorità competente portato a conoscenza dell’interessato, anche di natura istruttoria, ai sensi dell’art. 3 del Regolamento n. 2988/95.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un’azienda agricola e destinatario di aiuti comunitari erogati da AGEA, ha impugnato la decadenza dai benefici PAC e il recupero di € 45.749,20, oltre interessi, per indebita percezione di contributi. I provvedimenti si fondavano sul processo verbale redatto dalla Polizia Giudiziaria, che contestava l’indebita percezione dei contributi per le campagne 2013 e 2014, ottenuti attestando falsamente la disponibilità delle superfici necessarie all’attivazione dei titoli.
AGEA ha accertato la pretesa creditoria applicando l’art. 30 del Reg. CE n. 73/2009, l’art. 60 del Reg. UE n. 1306/2013 e l’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000. Il ricorso, articolato in nove motivi, investiva la validità del titolo di conduzione, la decadenza per la misura 211 e l’eccepita prescrizione. Le Amministrazioni si sono costituite chiedendo la reiezione; il Ministero ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha disposto in via preliminare l’estromissione dal giudizio del Ministero, estraneo ai provvedimenti gravati, e ha respinto il ricorso nel merito. Quanto al primo motivo, il Tribunale ha affermato che la disponibilità delle superfici dichiarate richiede necessariamente un valido titolo di conduzione. Gli accertamenti avevano dimostrato che i soggetti indicati come concedenti avevano disconosciuto sia il contratto di affitto sia la firma apposta in calce. Tali circostanze, non smentite, bastavano a comprovare l’irregolarità della domanda.
Respinto anche il secondo motivo sulla pretesa nullità parziale: l’irregolarità del contratto era stata contestata nella sua interezza, in ragione del disconoscimento delle firme, il che escludeva ogni questione di invalidità parziale.
I motivi terzo, quarto e quinto, relativi alla misura 211, sono stati dichiarati infondati trattandosi di atti consequenziali alla decadenza. La superficie irregolare, superiore al 20% dei terreni oggetto di domanda, determinava la decadenza totale e la restituzione delle somme. Respinta anche la censura sulla duplicazione della pretesa, poiché la restituzione non può eccedere l’importo erogato. Il principio di proporzionalità è stato ritenuto rispettato, essendo la richiesta coerente con i contributi indebitamente percepiti.
Sulla prescrizione, il Tribunale ha richiamato l’orientamento della Cassazione civile, Sez. I, n. 24040 del 2019, secondo cui anche in materia di aiuti comunitari opera l’art. 3 del Regolamento n. 2988/95, con termine quadriennale derogabile dagli Stati mediante disposizioni di diritto comune prevedibili e proporzionate. Per l’ordinamento italiano trova applicazione il termine decennale dell’art. 2946 c.c., che decorre dal definitivo accertamento del venir meno della causa del pagamento. Anche a voler far decorrere il termine dalle singole erogazioni, la prescrizione si era interrotta con la notificazione del processo verbale di contestazione il 6 agosto 2019.
Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese in favore delle Amministrazioni resistenti, liquidate in € 1.500,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
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