Improcedibile l’appello del Comune che accetta con convenzione l’attività contestata (Cons. Stato n. 6055 del 11.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la sopravvenuta carenza di interesse all’appello si desume anche da un comportamento concludente della parte appellante, univocamente diretto alla rinuncia alla pretesa azionata. Integra tale condotta la stipula, da parte dell’ente locale, di una convenzione che dà per presupposta l’autorizzazione contestata, unitamente alla mancata impugnazione del nuovo strumento di pianificazione che ne conferma le previsioni e alla mancata formulazione di obiezioni nella relativa istruttoria. L’improcedibilità non è esclusa dalla dedotta permanenza di attività abusive, poiché la relativa repressione è affidata a rimedi e poteri autonomi, esercitabili anche dalla stessa parte appellante. È inoltre contraddittoria la pretesa di assentire all’attività estrattiva e opporsi a quella di trattamento rifiuti, quando le due risultano inscindibilmente connesse.

Il Fatto

La società appellata, titolare di autorizzazione all’attività di escavazione e lavorazione di inerti nel sito estrattivo, otteneva dalla Provincia, all’esito di una conferenza di servizi decisoria, il provvedimento autorizzatorio unico regionale per la realizzazione e l’esercizio di un impianto di produzione di calcestruzzo, asfalto e recupero di fresato, comprensivo di valutazione di impatto ambientale.

Il Comune, già dissenziente in sede istruttoria per asserita incompatibilità ambientale e per il calcolo errato delle distanze dai ricettori, impugnava l’atto dinanzi al TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia, che rigettava il ricorso. Proponeva quindi appello, deducendo vizi di procedura e di istruttoria, violazione dei principi di prevenzione e precauzione, nonché delle norme in materia di rifiuti. Nelle more, la Provincia adottava il nuovo Piano Cave, approvato dalla Regione, che confermava le previsioni relative al sito.

La Motivazione della Corte

La Provincia eccepiva l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Il Consiglio di Stato muove dalla constatazione che il nuovo Piano Cave, approvato con deliberazione consiliare regionale, ha confermato le previsioni relative all’ambito estrattivo, comprensive del ricollocamento dell’attività di escavazione e del trattamento e recupero dei rifiuti in loco.

Il Collegio valorizza il contegno dell’ente appellante. Nella fase istruttoria prodromica al piano il Comune, che pure vi aveva partecipato in modo incontestato, non ha sollevato obiezioni; non ha impugnato la delibera di approvazione; ha anzi approvato la nuova convenzione estrattiva, nelle cui premesse dava atto delle attività già autorizzate dalla Provincia e si impegnava ad accettare la futura autorizzazione.

Da tali elementi la Corte desume un comportamento concludente, univocamente significativo nel senso della rinuncia all’originario intento di contestare lo svolgimento dell’attività produttiva nelle forme autorizzate. Il perseverare nella richiesta di annullamento si tradurrebbe, osserva il Collegio, in un atto contrario a buona fede in danno della controparte negoziale.

Quanto alle difese dell’appellante, la Corte le ritiene non dirimenti. La dedotta attività estrattiva abusiva va semmai sanzionata con i rimedi e i poteri che l’ordinamento attribuisce, anche al medesimo ente; l’interesse a prevenire quei comportamenti non dipende dall’illegittimità degli atti autorizzativi, ma dalla loro violazione. È poi contraddittoria la pretesa di assentire all’estrazione e opporsi al trattamento rifiuti, poiché le due attività sono state inscindibilmente connesse sin dalla prima autorizzazione e nel nuovo piano.

L’appello è pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese di giudizio sono integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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