Termini ordinatori nella conferenza di servizi e pretesa su norma incostituzionale (C.G.A.R.S. n. 303 del 11.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nella conferenza di servizi semplificata, i soli termini perentori sono quelli intermedi assegnati alle amministrazioni coinvolte per richiedere integrazioni o rendere le proprie determinazioni; i termini relativi all’attività dell’amministrazione procedente hanno natura ordinatoria. Il ricorrente che invoca il rispetto dei tempi procedimentali per conseguire un bene della vita non può fondare la pretesa su una norma dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale: l’interesse così azionato è illegittimo e non merita tutela. Il vantaggio derivante dalla sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità non si trasferisce automaticamente in una posizione sostanziale protetta. La tardività dell’azione amministrativa è irrilevante quando il risultato favorevole invocato presupporrebbe l’applicazione della norma espunta dall’ordinamento.

Il Fatto

La società appellante aveva chiesto nel maggio 2020 una concessione demaniale marittima per realizzare uno stabilimento balneare su un’area del litorale di un comune siciliano. Integrata l’istanza, la conferenza di servizi veniva indetta nell’agosto 2021; tutti gli enti partecipanti esprimevano parere favorevole, tranne il comune, che nel dicembre 2021 si pronunciava in senso contrario per asserito contrasto con lo strumento di pianificazione costiero approvato nel 2021. L’amministrazione regionale comunicava quindi il preavviso di rigetto nel febbraio 2022 e concludeva negativamente la conferenza.

La società impugnava davanti al TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, deducendo l’inapplicabilità del parere di coerenza e la violazione dei termini perentori della conferenza, con lesione dell’affidamento. Il TAR respingeva il ricorso con sentenza in forma semplificata, rilevando che la norma invocata era stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale n. 108/2022. Proponeva appello la società, riproponendo la questione dei termini procedimentali.

La Motivazione della Corte

Il C.G.A.R.S. affronta anzitutto il profilo dei termini. L’art. 18 della legge regionale n. 7/2019, disciplinando la conferenza semplificata, qualifica come perentori soltanto i termini intermedi di cui alle lettere b) e c) del comma 2, ossia quelli assegnati alle amministrazioni invitate per chiedere integrazioni o chiarimenti e per rendere le proprie determinazioni. Tutti gli altri termini, riferiti all’attività dell’amministrazione procedente, compresi quello di indizione e quello di conclusione, restano ordinatori.

La censura dell’appellante sul preteso carattere perentorio del termine di chiusura cade quindi alla radice: il ritardo dell’amministrazione, anche se accertato, non determina l’illegittimità del provvedimento negativo né genera alcun effetto caducatorio o sostitutivo.

Il secondo e decisivo passaggio riguarda l’interesse azionato. L’appellante sostiene che, se il procedimento fosse stato concluso nei termini, avrebbe ottenuto la concessione prima della pronuncia della Corte costituzionale n. 108 del 5 maggio 2022, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale della disposizione che essa stessa aveva invocato a fondamento della pretesa.

La Corte osserva che in questo modo la società fa valere in giudizio un bene della vita sulla base di una norma espunta dall’ordinamento. L’interesse che ne deriva è illegittimo, dunque infondato e insuscettibile di tutela. Il vantaggio temporale ipoteticamente ritraibile dalla solerzia amministrativa non converte in posizione protetta un risultato che il giudice delle leggi ha escluso. Il collegio richiama sul punto Cons. Stato, sez. II, n. 1395 del 2025, Cons. Stato, sez. I, parere n. 1034 del 2024, Cons. Stato, sez. IV, n. 7014 del 2021 e C.g.a.r.s., sez. giurisd., n. 915 del 2019.

L’appello è pertanto respinto, con condanna dell’appellante alle spese del grado, liquidate in euro 3.000,00 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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