Revisione prezzi imperativa e adeguamento automatico del contratto pubblico (Cons. Stato n. 6469 del 10.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revisione prezzi dei contratti pubblici di servizi e forniture ad esecuzione periodica o continuativa ha portata generale e natura imperativa, in quanto volta a tutelare il pubblico interesse alla qualità delle prestazioni. La clausola di legge eterointegra automaticamente il contratto ai sensi dell’art. 1339 cod. civ., anche in presenza di una previsione contrattuale difforme. Il diritto all’adeguamento non è subordinato a un potere discrezionale della stazione appaltante: in mancanza dei dati ISTAT previsti dalla norma, il quantum si ancora all’indice F.O.I., che segna la soglia massima della revisione. Eventuali scostamenti richiedono circostanze eccezionali provate dall’impresa e non sono integrati dall’applicazione di un nuovo CCNL. Trattandosi di debito di valuta, sulla somma maturano gli interessi legali dalla costituzione in mora.
Il Fatto
Una cooperativa sociale gestiva per conto di un’azienda sanitaria locale il servizio biennale di call center CUP, affidato nel 2014 con tariffa oraria e più volte prorogato dalla stazione appaltante fino al dicembre 2020. Nel corso dei cinque anni di esecuzione in proroga la cooperativa ha chiesto la revisione del corrispettivo, senza ottenere alcun adeguamento.
Dopo un ricorso avverso il silenzio, l’amministrazione ha negato l’adeguamento con provvedimento del 2022. La cooperativa ha impugnato la delibera e la clausola contrattuale che escludeva gli aumenti, invocando l’art. 115 del d.lgs. n. 163/2006. Il TAR Campania, sezione staccata di Salerno, pur riconoscendo l’applicabilità della norma ratione temporis, ha respinto le doglianze ravvisando un potere tecnico-discrezionale della stazione appaltante nel disporre la revisione. Da qui l’appello.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato ricostruisce l’istituto della revisione prezzi muovendo dall’art. 6 della legge n. 537/1993, come modificato dalla legge n. 724/1994, poi trasfuso nell’art. 115 del d.lgs. n. 163/2006. La giurisprudenza amministrativa riconosce alla disciplina portata generale ed estesa a tutti i contratti di servizi e forniture ad esecuzione continuativa, attribuendole natura imperativa. Lo scopo è evitare che l’aumento dei costi dei fattori produttivi eroda l’utile stimato in sede di offerta, alterando il quadro finanziario del contratto.
Da ciò deriva che l’obbligo legale si traduce sul piano contrattuale attraverso il meccanismo di sostituzione automatica delle clausole difformi, ai sensi degli artt. 1339 e 1419 cod. civ. Il Collegio richiama sul punto una consolidata linea interpretativa della Sezione e della Sezione Quinta.
Nel caso concreto sussistono le condizioni applicative: si tratta di appalto di servizi ad esecuzione continuativa, reiteratamente prorogato fino al dicembre 2020, e la clausola contrattuale del 2014 contiene un rinvio in bianco alla normativa in materia di revisione. Il Collegio ribadisce i principi con recenti decisioni della Sezione e della Sezione Quinta, affermando l’inserzione automatica della norma imperativa nel regolamento contrattuale. La stessa clausola invocata dall’amministrazione, del resto, nel comma 5 fa espressamente salvo quanto stabilito dalla normativa vigente: la sentenza di primo grado va quindi riformata.
Acclarato il diritto in astratto, la Corte passa alla quantificazione, contenuta nei limiti delle variazioni dell’indice F.O.I. mensilmente pubblicato dall’ISTAT. In assenza dei dati semestrali previsti dalla norma, la giurisprudenza ha individuato un meccanismo suppletivo ancorato a tale indice. L’indice segna la soglia massima della revisione, salvo circostanze eccezionali specifiche che l’impresa deve provare; tra queste non rientra l’applicazione di un nuovo CCNL, inidoneo a determinare aumenti di costo. La somma, in quanto debito di valuta, è maggiorata degli interessi legali dalla costituzione in mora.
La sentenza accoglie parzialmente l’appello, annulla la delibera di diniego, dichiara il diritto della cooperativa alla revisione per il periodo indicato e condanna l’amministrazione al pagamento secondo i criteri esposti, detratte le somme eventualmente già versate. L’accordo tra le parti va raggiunto entro novanta giorni ai sensi dell’art. 34, quarto comma, cod. proc. amm.; solo in caso di mancato accordo si procede alla liquidazione giudiziale. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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