Offerta economica a prezzo unico per analita non condizionata e ammissibile (Cons. Stato n. 3860 del 15.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Non viola il principio di unicità dell’offerta la proposta economica che, in una gara per la fornitura di sistemi analitici POCT, indichi un prezzo unitario identico per ciascun analita e un prezzo complessivo migliorativo per l’esecuzione congiunta dell’intero profilo, ove il valore totale annuo resti fisso e immodificabile. Una siffatta articolazione non è condizionata né indeterminata, non subordina l’offerta a fatti estranei alle prestazioni dedotte in gara e non altera la par condicio tra i concorrenti. La scelta della quotazione rientra nella libertà imprenditoriale dell’operatore economico, purché sia ricostruibile il prezzo unitario e l’offerta risulti migliorativa del pubblico interesse. Il favor participationis e i principi di risultato, fiducia, accesso al mercato e buona fede di cui agli artt. 1, 2, 3 e 5 d.lgs. n. 36/2023 impongono di non espellere un’offerta compatibile con la lex specialis e vantaggiosa per la stazione appaltante.

Il Fatto

La vicenda riguarda il lotto n. 3 di una procedura aperta centralizzata, suddivisa in ventitré lotti, per la fornitura di service di laboratorio alle Aziende Sanitarie della Regione Umbria, da aggiudicarsi con l’offerta economicamente più vantaggiosa. Alla gara partecipano soltanto due operatori economici. Alla valutazione tecnica la prima classificata ottiene 69/70 punti, la seconda 35,80/70.

La stazione appaltante esclude entrambe dal lotto. La prima impresa impugna l’esclusione e l’aggiudicazione intervenuta in favore della seconda; quest’ultima propone ricorso incidentale. Il TAR Umbria accoglie il ricorso incidentale, dichiara improcedibili ricorso principale e primi motivi aggiunti, accoglie il terzo atto di motivi aggiunti e annulla l’aggiudicazione, dichiarando l’inefficacia del contratto. Avverso tale decisione propongono appello principale la prima impresa, appello incidentale la seconda e la centrale di committenza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina per primo l’appello incidentale dell’impresa esclusa, poiché l’eventuale riammissione la collocherebbe al primo posto tecnico, con un divario incolmabile per la concorrente sul solo punteggio economico. Il TAR aveva ravvisato la violazione del principio di necessaria unicità dell’offerta in tre profili: l’incertezza sul prezzo unitario, il carattere condizionato del prezzo per l’intero profilo e l’indeterminatezza nella fascia da otto a dodici analiti.

La Corte ritiene la censura fondata, in applicazione dei principi di risultato, fiducia, accesso al mercato e buona fede. L’operatore aveva modificato unilateralmente il modulo per l’offerta economica, ma la proposta restava compatibile con le regole di gara e migliorativa rispetto alla lex specialis, che richiede l’esecuzione contemporanea, con unica procedura, dell’intero profilo di esami per la gestione diagnostica delle emergenze.

La richiesta dell’Amministrazione, per la natura della fornitura e le circostanze tecniche, non impone inderogabilmente un prezzo unitario differenziato per ciascun analita: resta salva la scelta imprenditoriale di indicare una quotazione unica. In mancanza di differenziazione, il prezzo unitario era agevolmente ricostruibile dal rapporto tra costo annuo subtotale e numero di prestazioni. L’importo per l’intero profilo non è alternativo a quello del singolo analita, non dipende da fatti estranei alla gara, non avvantaggia l’offerente rispetto alla concorrente e non genera equivocità.

Il valore totale annuo resta fisso e immodificabile per tutto il contratto; il vantaggio per la committenza si ricollega al risparmio complessivo, mentre dal settimo analita in poi la convenienza si azzera, restando integro il prezzo pattuito. Non ricorre l’ipotesi di proposte alternative o subordinate, richiamata dalla giurisprudenza citata (Cons. Stato, Sez. III, n. 6992 del 2024; id., n. 2413 del 2022).

Accolto l’appello incidentale, la Corte dichiara il non luogo a provvedere sulla domanda risarcitoria: la ricollocazione al primo posto è effetto conformativo della riforma, non risarcimento in forma specifica. Respinge poi le censure riproposte dalla concorrente ex art. 101, comma 2, c.p.a., rilevando che l’obiezione sui quantitativi di reagenti si ritorce contro la stessa offerta della deducente e che il materiale offerto copre 204.152 test, con assunzione dell’onere esecutivo nei limiti del valore del lotto. Spese del doppio grado compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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