Illegittimo diniego di licenza di pubblica sicurezza per errata misurazione delle distanze (TAR Puglia n. 1279 del 31.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La Pubblica Amministrazione risponde a titolo di responsabilità aquiliana del danno patrimoniale cagionato al privato dall’illegittimo diniego della licenza di pubblica sicurezza ex art. 88 T.U.L.P.S., allorché il provvedimento si fondi su un accertamento tecnico della distanza da un luogo sensibile palesemente errato. La violazione di una regola di azione chiara e cogente, quale quella dell’art. 190, comma 2, cod. strada, integra la colpa inescusabile dell’Amministrazione. L’operatore che riceve la misurazione è tenuto a verificarne l’evidente erroneità e non può limitarsi a recepirla. Il danno emergente per i canoni di locazione pagati a vuoto va riconosciuto integralmente; il lucro cessante è liquidato in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 cod. civ. quando la quantificazione prospettica di parte non sia puntualmente trasponibile.

Il Fatto

La ricorrente, titolare di una ditta individuale già autorizzata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli alla raccolta di scommesse, presentava il 5 febbraio 2024 istanza di rilascio della licenza ex art. 88 T.U.L.P.S. per l’esercizio della raccolta delle scommesse e del gioco tramite apparecchi VLT in un locale commerciale di Taranto. Il Questore respingeva l’istanza con decreto del 2 luglio 2024, ravvisando la presenza di un luogo di culto a metri 229, distanza inferiore ai metri 250 prescritti dalla normativa regionale.

La ricorrente impugnava il diniego, il preavviso e le note della Polizia Locale recanti gli esiti della misurazione. Nelle more, a seguito dell’ordinanza cautelare che sospendeva gli atti, la Questura riesaminava l’istanza e rilasciava l’autorizzazione il 12 novembre 2024. Con motivi aggiunti del 12 marzo 2025 la ricorrente chiedeva il risarcimento del danno patrimoniale da ritardo nell’avvio dell’attività.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dichiara anzitutto l’improcedibilità del ricorso principale per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.: il sopravvenuto rilascio della licenza ha soddisfatto in modo pieno e irretrattabile la pretesa, secondo il principio richiamato da Cons. Stato, Sez. V, n. 823 del 2024.

Passando ai motivi aggiunti, il Tribunale respinge le eccezioni di inammissibilità. La domanda risarcitoria è tempestiva ex art. 30, comma 5, c.p.a., perché proposta nel corso del giudizio di annullamento prima della sentenza, risultando irrilevante l’annullamento in autotutela implicito. Sussiste inoltre la legittimazione passiva del Comune, per l’attività istruttoria palesemente erronea della Polizia Municipale, qualificabile come mero accertamento tecnico e non come discrezionalità tecnica.

Nel merito, il Collegio conferma integralmente l’ordinanza cautelare n. 702/2024 e accerta la palese illegittimità dei provvedimenti impugnati. La Polizia Municipale ha violato l’art. 190, comma 2, cod. strada, avendo considerato nel percorso pedonale più breve un attraversamento privo di strisce pedonali posto a meno di cento metri da quello regolarmente segnalato. La Questura, dal canto suo, ben avrebbe potuto discostarsi da una misurazione così evidentemente errata.

Quanto agli elementi della responsabilità, richiamata la disciplina dell’art. 2043 cod. civ. e la distinzione tra danno-evento e danno-conseguenza secondo Cons. Stato, Ad. Plen., n. 3 del 2011, il Tribunale ravvisa la colpa inescusabile di entrambe le Amministrazioni. Il danno emergente di € 7.320,00 per i canoni pagati a vuoto da aprile a novembre 2024 è riconosciuto integralmente, non potendosi pretendere che il contratto di locazione seguisse l’autorizzazione, posto che è proprio il titolo di disponibilità dell’immobile a dover essere allegato all’istanza.

Il lucro cessante è invece ridotto: la relazione tecnico-contabile di parte si basa su un periodo limitato e su un andamento prospettico non necessariamente lineare. Il mancato guadagno è pertanto liquidato in via equitativa ex art. 1226 cod. civ. in € 28.000,00 netti. La condanna in solido è fissata in complessivi € 35.320,00, oltre rivalutazione e interessi, con spese a carico di ciascuna Amministrazione e compensazione verso le Associazioni intimate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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