Ottemperanza all’acquisizione sanante: giurisdizione del giudice amministrativo solo sulla restituzione dei terreni (TAR Calabria n. 1373 del 08.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza alla sentenza che impone all’amministrazione di provvedere sull’acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, il giudice amministrativo accerta l’avvenuta esecuzione delle statuizioni dal contenuto generico e dichiara improcedibile il ricorso per la parte corrispondente. Le questioni relative alla misura e ai criteri di liquidazione dell’indennità e della somma dovuta per il periodo di occupazione senza titolo appartengono alla cognizione del giudice ordinario, con conseguente difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Residuano nella competenza del giudice dell’ottemperanza l’ordine di pagamento delle spese legali liquidate nei giudizi definiti e la restituzione dei terreni occupati e non interessati dalla realizzazione delle opere, per i quali è possibile nominare commissario ad acta.

Il Fatto

I proprietari di una serie di immobili nel territorio comunale avevano ottenuto, con una sentenza del TAR confermata in appello e passata in giudicato, l’accertamento dell’illegittima occupazione dei loro terreni destinati alla realizzazione di opere pubbliche — un poliambulatorio, un edificio scolastico e due strade — senza che le procedure espropriative fossero state concluse con l’adozione del provvedimento ablativo. La sentenza imponeva all’amministrazione di rinnovare la valutazione di attualità e prevalenza dell’interesse pubblico all’acquisizione e di adottare un provvedimento di acquisizione sanante ovvero di restituzione dei terreni.

Con il ricorso per ottemperanza i proprietari lamentavano l’inerzia del Comune e chiedevano la condanna al pagamento di una somma determinata a titolo di indennità e risarcimento, oltre alle spese legali, con nomina di un commissario. Il Comune eccepiva il difetto di giurisdizione in ordine alla misura dell’indennità e deduceva di avere adottato gli atti esecutivi del giudicato. Esperita una verificazione tecnica, articolata in più fasi e approfondimenti, la causa giungeva in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che l’amministrazione ha adottato il decreto con cui ha stabilito l’acquisizione sanante di una parte delle aree e la restituzione del rimanente ai proprietari, con la liquidazione del valore venale, dell’indennizzo per il pregiudizio non patrimoniale e della somma a titolo risarcitorio, e con imputazione della spesa al bilancio. Rispetto a queste statuizioni, la sentenza da eseguire risulta eseguita, poiché non indicava nel dettaglio l’estensione dei terreni destinati all’acquisizione o alla restituzione. Il ricorso va pertanto dichiarato improcedibile per questa parte.

Sulla consistenza dell’indennità liquidata, il Tribunale rileva la propria carenza di giurisdizione. Le questioni concernenti la misura e i criteri di liquidazione delle indennità previste dall’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 e l’ulteriore somma dovuta per il periodo di occupazione appartengono alla sfera di cognizione dell’Autorità giudiziaria ordinaria, come da pacifica conclusione giurisprudenziale richiamata nel provvedimento.

Residuano due questioni. La prima riguarda il pagamento delle spese legali dei due giudizi, che i ricorrenti affermano, senza smentita del Comune, ancora non liquidate: a tal fine l’ente deve provvedere entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. La seconda concerne la restituzione dei terreni originariamente occupati e non interessati dalla realizzazione delle opere, che il verificatore ha accertato essere ancora nella esclusiva disponibilità del Comune, in assenza di un atto formale di restituzione.

Richiamata la clausola della sentenza da eseguire che rimetteva le questioni insorte nella fase di conformazione a un eventuale incidente di esecuzione e alla nomina di un commissario, il Collegio nomina sin da ora commissario ad acta il Segretario comunale di altro Comune, che provvederà entro i successivi sessanta giorni, su diretta iniziativa delle parti ricorrenti, a liquidare le spese legali e a verificare l’effettiva e materiale restituzione dei terreni, qualora non abbia provveduto il Comune.

Per la rilevante complessità della fattispecie le spese di lite sono compensate, ad eccezione del contributo unificato posto a carico del Comune ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002, nonché delle spese di verificazione e dell’eventuale compenso del commissario. Il dispositivo dichiara in parte improcedibile il ricorso, il difetto di giurisdizione sulla misura dell’indennità e l’accoglimento per spese legali e restituzione dei terreni inutilizzati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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