L’ottemperanza al giudicato sul pagamento della carta del docente (TAR Lombardia n. 2200 del 16.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il titolo esecutivo costituito da sentenza passata in giudicato ha valore ed efficacia di giudicato quanto all’accertamento del diritto di credito, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.. Il giudice amministrativo, accertata l’inottemperanza, ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato e assegna un termine per il pagamento. L’ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito: la sua funzione è solo di consentire il soddisfacimento del diritto, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli adempimenti parziali. I conteggi prodotti dal creditore non sono quindi definitivamente vincolanti per l’Amministrazione, dovendosi verificare capitale residuo e interessi nella misura e nella decorrenza secondo i parametri del titolo e della legge. Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, legittima l’azione per il recupero coattivo.
Il Fatto
Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, con sentenza passata in giudicato, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere al ricorrente, a titolo di carta del docente, la somma di euro 500,00 all’anno per quattro anni scolastici, per un totale di euro 2.000,00. Il titolo è stato notificato all’Amministrazione nel luglio 2023, con attestazione di passaggio in giudicato ex art. 124 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.
L’Amministrazione non ha soddisfatto la pretesa. Il creditore ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza e la condanna alle spese con distrazione in favore del patrono antistatario.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione del titolo: la sentenza del giudice del lavoro ha valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.. La pretesa è sorretta da idonea documentazione e non è stata adeguatamente contrastata dall’ente debitore.
Il Tribunale precisa poi la natura del giudizio. L’ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma serve solo a consentirne il soddisfacimento. Da ciò deriva che l’entità delle somme calcolata dal ricorrente non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione, in particolare per il capitale residuo e gli interessi, dei quali va verificata l’esatta misura e decorrenza secondo il titolo e gli artt. 1282 e ss. cod. civ.
Il Collegio rileva che è decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, che consente alle Amministrazioni statali di disporre di tale intervallo, dalla notificazione del titolo esecutivo, prima dell’avvio del recupero coattivo.
Il ricorso è pertanto accolto. Il Tribunale dichiara l’inottemperanza dell’ente resistente e gli assegna un termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione per il pagamento delle somme indicate nel titolo, dedotti i versamenti intervenuti, degli accessori di legge maturati e degli interessi legali maturati dopo la presentazione del ricorso, negli stessi limiti.
Per il caso di inutile decorso del termine è nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza e provvederà entro i successivi centoventi giorni, determinando l’importo complessivamente dovuto e adottando gli atti necessari. L’attività rientra nei compiti istituzionali, senza compenso. Non essendo controverso l’inadempimento, l’Amministrazione è condannata alle spese, liquidate in euro 1.000,00 per compensi, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 c.p.a.
Nota della Redazione
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