Danno da ritardo e termine decadenziale ex art 30 c.p.a.: ricorso irricevibile (TAR Sardegna n. 970 del 04.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di risarcimento del danno da ritardo per lesione di interessi legittimi è soggetta al termine decadenziale di centoventi giorni decorrente dal giorno in cui il fatto si è verificato ovvero dalla conoscenza del provvedimento. Per il danno derivante dall’inosservanza del termine di conclusione del procedimento, il termine non decorre finché perdura l’inadempimento, ma inizia comunque a decorrere dopo un anno dalla scadenza del termine per provvedere. Il ricorso proposto oltre tale termine è irricevibile per tardività. Il giudice può esaminare prioritariamente l’eccezione di rito di più agevole soluzione, in ossequio al principio della ragione più liquida, prescindendo dalle ulteriori eccezioni processuali.
Il Fatto
La ricorrente, già dipendente a tempo indeterminato di una ASL, aveva richiesto nel 2014 al Collegio Medico aziendale l’accertamento dell’eventuale inidoneità allo svolgimento delle proprie mansioni. Convocata nel novembre 2014 e ritenuta inizialmente idonea con limitazioni, presentava poi domanda alla Commissione medica di verifica per la pensione di inabilità. Nel giugno 2015 veniva giudicata permanentemente inidonea a qualsiasi proficuo lavoro e collocata in quiescenza.
La lavoratrice ha quindi agito, dapprima dinanzi al Tribunale ordinario in funzione di giudice del lavoro, per il risarcimento del danno da ritardato esito del giudizio di inidoneità e del connesso pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale. Il giudice ordinario ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, richiamando le Sezioni unite n. 18173 del 2017, e la causa è stata riproposta dinanzi al giudice amministrativo. Le amministrazioni convenute hanno eccepito, tra l’altro, l’irricevibilità per tardività.
La Motivazione della Corte
Il Collegio qualifica l’azione come domanda di condanna al risarcimento del danno da ritardo e richiama l’art. 30 c.p.a., che fissa il termine decadenziale di centoventi giorni dal verificarsi del fatto o dalla conoscenza del provvedimento. Per il danno da inosservanza del termine di conclusione del procedimento, il termine non decorre durante l’inadempimento, ma inizia comunque a decorrere dopo un anno dalla scadenza del termine per provvedere.
Il Tribunale ricostruisce la tempistica: istanza di accertamento presentata nel maggio 2014; visita effettuata il 28.11.2014, dopo due convocazioni rimaste senza risposta; definizione del procedimento in data 15.1.2015; accertamento della inabilità permanente in data 17.6.2015 e collocamento in quiescenza dal 30.6.2015.
Su questa base il giudice rileva che il ricorso è stato proposto solo il 13 maggio 2019, con deposito presso il Tribunale ordinario, quindi a termine decadenziale ormai abbondantemente scaduto. La tardività determina l’irricevibilità del ricorso.
Il Collegio precisa di poter prescindere dall’ulteriore eccezione processuale sollevata dall’Azienda, in applicazione del principio della ragione più liquida. Le spese sono compensate, in considerazione della peculiarità della vicenda nel suo complessivo sviluppo.
Nota della Redazione
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