Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse nel concorso O.S.S. (TAR Puglia n. 70 del 18.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso al giudice amministrativo deve essere dichiarato improcedibile quando sopravviene una carenza di interesse alla decisione, dichiarata dalla stessa parte ricorrente. La sopravvenuta assenza di utilità della pronuncia, rispetto al risultato perseguito, impedisce l’esame del merito e determina la definizione del giudizio in rito. In presenza di questioni obiettivamente controverse, la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti costituisce esercizio non sindacabile della discrezionalità del giudice. Il principio opera anche quando il ricorso sia integrato da motivi aggiunti, che seguono la sorte dell’impugnazione principale.

Il Fatto

Il ricorrente aveva impugnato gli atti del concorso pubblico regionale indetto per la copertura di 2.445 posti di operatore socio sanitario, chiedendo l’annullamento delle graduatorie, dei verbali della commissione esaminatrice e delle determinazioni dirigenziali adottate dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti di Foggia. Con il ricorso introduttivo aveva contestato la propria collocazione oltre l’ultimo posto utile, unitamente all’accertamento del diritto all’assunzione.

Con successivi motivi aggiunti il ricorrente aveva esteso l’impugnazione alle determinazioni del 2020 che avevano recepito le risultanze del verbale n. 56, con cui la commissione aveva rivisto i punteggi e ricollocato i candidati. La Regione Puglia non si era costituita; si era costituita la sola Azienda ospedaliera.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale rileva che il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse. La declaratoria è resa «in conformità alla dichiarazione resa dalla parte ricorrente»: è dunque la stessa parte istante ad aver prospettato il venir meno dell’interesse alla decisione.

Il percorso argomentativo è essenziale. Il giudice amministrativo non entra nel merito delle censure articolate contro le determinazioni dell’Azienda, limitandosi a prendere atto del venir meno del bisogno di tutela che aveva giustificato la domanda. La sopravvenienza è valutata come fatto idoneo a definire il giudizio in rito, senza necessità di scrutinio delle doglianze.

Sul piano delle spese, le stesse sono compensate tra tutte le parti in causa. La scelta è motivata con la «problematicità delle questioni che hanno dato origine alla vertenza»: una formula sintetica che, pur nella sua essenzialità, ancora la compensazione a una ragione oggettiva collegata alla materia del contendere, sottraendola a un automatismo.

Il dispositivo dichiara l’improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, dispone la compensazione e ordina l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa. La pronuncia resta quindi confinata al rito, senza alcuna statuizione sul merito della procedura concorsuale né sull’assetto delle graduatorie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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