Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e soccombenza virtuale nell’ottemperanza (TAR Puglia n. 1466 del 07.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza la domanda di declaratoria di cessazione della materia del contendere, proposta quando manca la prova dell’integrale soddisfazione della pretesa, va qualificata come sopravvenuta carenza di interesse al ricorso e determina l’improcedibilità. La cessazione della materia del contendere presuppone, infatti, un’attività amministrativa integralmente satisfattiva dell’interesse azionato, tale da non lasciare alcuna utilità alla pronuncia di merito. L’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse richiede invece una situazione nuova, rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, che renda certa e definitiva l’inutilità della decisione. Le spese seguono il criterio della soccombenza virtuale, in ragione della mancata ottemperanza alla data di notifica del ricorso e dell’inerzia dell’Amministrazione.

Il Fatto

Le parti ricorrenti hanno proposto ricorso collettivo per l’esecuzione di una sentenza del Tribunale di Lecce, prima sezione civile, pubblicata il 13.07.2023 e passata in giudicato il 25.09.2023. Domandavano che fosse ordinata l’ottemperanza al dictum giudiziale nei confronti del Ministero della Difesa.

Nel corso del giudizio l’Amministrazione ha dato assenso all’emissione dei decreti di pagamento e ha documentato l’avvenuto pagamento delle sole spese legali. In vista della camera di consiglio i ricorrenti hanno dichiarato la piena soddisfazione della pretesa e chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale e con distrazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che la richiesta dei ricorrenti, ancorché formulata come cessazione della materia del contendere, non ne integrava i presupposti. Ha richiamato la distinzione consolidata: la cessazione della materia del contendere definisce il giudizio nel merito e consegue alla integrale soddisfazione dell’interesse sostanziale, realizzata con un provvedimento spontaneo dell’Amministrazione e non in esecuzione di un ordine giudiziale (Cons. Stato, Sez. VI, n. 3388 del 2021; Sez. VI n. 3767 del 2020).

La sopravvenuta carenza di interesse, invece, presuppone una situazione di fatto o di diritto del tutto nuova, che renda certa e definitiva l’inutilità della sentenza per essere venuta meno l’utilità della pronuncia (Cons. Stato, Sez. IV n. 3493 del 2023; Sez. III n. 559 del 2022).

Nel caso concreto, agli atti non vi era prova del pagamento del quantum dovuto, ma solo delle spese legali. Il Collegio ha quindi qualificato la domanda come manifestazione della sopravvenuta carenza di interesse e ha dichiarato il ricorso improcedibile, prendendo atto che il difensore aveva insistito per la rifusione delle spese di lite.

Sul punto delle spese, il Tribunale ha applicato la soccombenza virtuale, liquidando l’importo secondo il criterio ex art. 26 c.p.a.. La condanna si fonda sull’accertata mancata integrale ottemperanza alla data della notifica del ricorso e sull’inerzia dell’Amministrazione, protrattasi per più di due anni dal passaggio in giudicato. Il Collegio ha escluso che tale ritardo potesse giustificarsi con il numero delle operazioni contabili necessarie al pagamento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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