Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse e ripartizione degli oneri di verificazione (TAR Liguria n. 88 del 24.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta stipulazione di un accordo transattivo, con cui la controinteressata rinuncia all’esecuzione delle opere autorizzate e i ricorrenti si impegnano ad abbandonare il giudizio, determina il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione e l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. L’accordo delle parti consente la compensazione delle spese di lite. La pretesa della controinteressata di porre definitivamente a carico dei ricorrenti gli oneri della verificazione non è accoglibile quando il ristoro delle spese sia solo allegato e privo di qualsiasi supporto probatorio: in tal caso il compenso del verificatore si ripartisce in parti uguali tra le parti del giudizio.
Il Fatto
I ricorrenti hanno impugnato il permesso di costruire con cui il Comune aveva autorizzato la realizzazione di uno stabile residenziale a breve distanza dalle loro unità abitative, unitamente alla convenzione urbanistica presupposta. Costituitisi il Comune e la società controinteressata, questi eccepivano in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, sostenendo che l’intervento non comportava alcuna apprezzabile riduzione delle visuali.
Con ordinanza n. 690 del 5 luglio 2023 il Collegio disponeva una verificazione affidata a un ingegnere designato dall’Ordine provinciale, con acconto di € 1.000,00 provvisoriamente posto a carico dei ricorrenti. La relazione depositata il 2 gennaio 2024 accertava che il nuovo edificio avrebbe effettivamente menomato, sia pure con diversa incidenza e non in tutti i casi, le vedute godibili dagli alloggi dei ricorrenti. Con decreto n. 304 del 3 maggio 2024 veniva liquidato il compenso del verificatore.
La Motivazione della Corte
Nelle more, i ricorrenti depositavano il 2 maggio 2024 un atto con cui dichiaravano il venir meno dell’interesse alla definizione del giudizio, in ragione di un accordo transattivo che comportava la rinuncia della controinteressata a eseguire i lavori autorizzati e l’impegno dei ricorrenti ad abbandonare il giudizio. L’atto recava in calce la formula “per adesione alla compensazione delle spese” con la sottoscrizione di uno dei difensori della controinteressata.
Il Collegio rileva che l’espressa dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse impone la declaratoria di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. In considerazione dell’accordo delle parti, può essere disposta la compensazione delle spese di lite.
Quanto agli oneri della verificazione, la controinteressata chiedeva che fossero posti definitivamente e interamente a carico dei ricorrenti, assumendo di aver già provveduto al ristoro delle spese dagli stessi sostenute. La richiesta, avanzata con il deposito del 9 dicembre 2024, non è accoglibile: la società allega il ristoro senza offrire alcun elemento di prova, e la mancata partecipazione dei difensori all’udienza di trattazione ha impedito di acquisire delucidazioni in via breve.
Il Collegio pertanto ripartisce gli oneri della verificazione, liquidati con il decreto n. 304 del 3 maggio 2024 e già corrisposti, in parti uguali tra la parte ricorrente e la società controinteressata, ponendo a carico di ciascuna la metà del compenso del verificatore.
Nota della Redazione
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