Sopravvenuta variante al P.G.T. e improcedibilità del ricorso per carenza di interesse (TAR Lombardia n. 3167 del 12.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Allorché, nelle more del giudizio di impugnazione di una prescrizione urbanistica, sopravvenga un nuovo strumento pianificatorio, anche parziale, che sostituisca il precedente, l’interesse alla decisione sul primo atto viene meno, e ciò anche quando il nuovo strumento abbia riprodotto la prescrizione impugnata. Ne deriva l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., restando irrilevante che l’area del ricorrente non abbia subito modifiche, ove la nuova disciplina scaturisca da una rinnovata ponderazione degli interessi. L’atto successivo è confermativo in senso proprio e autonomamente lesivo quando sia preceduto da nuova istruttoria e nuova valutazione; è meramente confermativo quando l’Amministrazione si limiti a richiamare il provvedimento precedente. L’eventuale annullamento del piano non comporta riacquisizione automatica della destinazione antecedente, ma configura l’area come zona bianca, con obbligo di ripianificazione in capo all’Amministrazione.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato la delibera del Consiglio comunale con cui è stata approvata la variante generale al Piano di Governo del Territorio del Comune di Vimercate, pubblicata sul B.U.R.L. nel febbraio 2021. La doglianza riguarda la parte in cui la variante ha eliminato l’ex Ambito Territoriale AT 6.12, azzonando come agricoli tutti i terreni del comparto, compresi quelli di proprietà della ricorrente, con la sola eccezione di un mappale.
Nel corso del giudizio è stata approvata una nuova variante parziale al P.G.T., con la quale sono state confermate le previsioni già contenute nello strumento impugnato. La difesa della ricorrente ha chiesto il rinvio della trattazione per consentire la riunione con il ricorso proposto avverso la variante successiva. Il Collegio ha eccepito in udienza la possibile improcedibilità del ricorso ed ha trattenuto la causa in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale esamina anzitutto l’istanza di rinvio, respingendola per la sua ultroneità: il ricorso originario è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Dagli atti di causa risulta che, dopo la proposizione del ricorso, è stata approvata una variante al P.G.T. che ha confermato l’azzonamento come agricolo del comparto in cui ricadono le aree della ricorrente.
Il Collegio richiama l’orientamento consolidato secondo cui, in seguito all’approvazione di un nuovo strumento urbanistico, anche parziale, nessun vantaggio potrebbe derivare al ricorrente dall’annullamento di un piano non più attuale, superato da uno successivo, pure se questo ne abbia semplicemente confermato il contenuto. Una pronuncia sul primo atto sarebbe pertanto inutiliter data, come affermato da una pluralità di precedenti del medesimo Tribunale e dal Consiglio di Stato n. 6438 del 2019.
La conclusione è coerente con l’orientamento per cui l’annullamento giurisdizionale dello strumento urbanistico non determina l’automatica riacquisizione della destinazione antecedente, configurandosi l’area come zona bianca, con correlativo obbligo di ripianificazione in capo all’Amministrazione. Il Collegio sottolinea che non è stata segnalata l’esistenza di un atto puntuale che abbia negato, in applicazione delle previsioni impugnate, un intervento edilizio: solo in tale ipotesi potrebbe giustificarsi un interesse concreto all’annullamento. Irrilevante è la pendenza di un procedimento per un piano attuativo mai concluso, poiché l’eventuale annullamento non ne determinerebbe la riattivazione automatica.
Quanto alla natura dell’atto successivo, il Tribunale rileva che la variante del 2024, per le aree della ricorrente, si pone come atto confermativo in senso proprio, adottato a seguito di una globale rivisitazione dell’assetto urbanistico. Non assume rilievo che l’area non abbia subito modifiche, poiché la destinazione e l’indice di compensazione urbanistica sono scaturiti da una rinnovata valutazione inserita nel nuovo assetto pianificatorio. Il Collegio distingue nettamente l’atto meramente confermativo, adottato senza nuova istruttoria, dall’atto di conferma in senso proprio, autonomamente lesivo e impugnabile, richiamando i precedenti del Consiglio di Stato n. 357 del 2017 e n. 758 del 2015.
Ne consegue la declaratoria di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. Le spese di giudizio sono integralmente compensate tra le parti in ragione delle peculiarità della controversia e del suo complessivo andamento.
Nota della Redazione
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