Ricusazione del commissario e decadenza della commissione: cessazione della materia del contendere (TAR Sicilia n. 3492 del 09.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere va dichiarata quando la pubblica amministrazione, nel corso del giudizio, satisfa la pretesa del ricorrente con un provvedimento adottato per ragioni estranee alla controversia. Nel giudizio promosso per la ricusazione di un componente della commissione di concorso, la decadenza della commissione per motivi del tutto diversi dalla causa integra il soddisfacimento della pretesa. La declaratoria non presuppone l’accertamento della fondatezza dei motivi, purché la definizione in senso satisfattivo sia imputabile alla condotta dell’amministrazione. La compensazione delle spese resta giustificata dalla soccombenza virtuale e dalla natura della vicenda. Le espressioni difensive pertinenti all’oggetto della causa non integrano i presupposti dell’art. 89 cod. proc. civ. quando non ledono la dignità umana e professionale.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato gli atti della procedura di chiamata a professore di prima fascia bandita dall’Università degli Studi di Catania, chiedendo in particolare la ricusazione di un componente della commissione giudicatrice. La domanda si fondava sulla prospettata grave inimicizia tra il candidato e il commissario.
Nel corso del giudizio la commissione è decaduta per ragioni diverse e del tutto estranee alla controversia. Il ricorrente ha così introitato all’udienza pubblica la domanda di cessazione della materia del contendere. Il controinteressato ha chiesto la condanna ex art. 96 cod. proc. civ. e ha contestato, nelle ultime memorie, la condotta processuale della controparte.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che il giudizio era diretto a far valere il difetto di imparzialità di un commissario attraverso lo strumento della ricusazione. Sopravvenuta la decadenza della commissione per motivi del tutto estranei alla causa, la pretesa del ricorrente risulta soddisfatta in via di fatto.
Da qui la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, resa anche in accoglimento della domanda formulata all’udienza. Il Tribunale chiarisce che la declaratoria non equivale a un accertamento di fondatezza: i motivi, con specifico riferimento alla grave inimicizia, non appaiono manifestamente fondati.
Il secondo passaggio riguarda le spese. La definizione in senso satisfattivo è imputabile alla condotta della pubblica amministrazione, ma la non manifesta fondatezza dei motivi giustifica la compensazione. Il Collegio ricorre così alla logica della soccombenza virtuale, che consente di non addossare integralmente il costo del giudizio a una sola parte.
Il Tribunale respinge poi la domanda ex art. 96 cod. proc. civ. avanzata dal difensore del controinteressato. Quanto alle espressioni contenute nelle ultime due memorie, il Collegio esclude l’integrazione dei presupposti dell’art. 89 cod. proc. civ.: si tratta di rilievi pertinenti all’oggetto della causa, volti a sostenere la richiesta di condanna alle spese, e comunque non lesivi della dignità umana e professionale.
Sul punto il Collegio richiama Cass. civ., sez. lav., 18 ottobre 2016, n. 21031, a conferma del carattere non offensivo delle espressioni valutate nel contesto processuale. Il ricorso si chiude con la declaratoria di cessazione della materia del contendere, la compensazione integrale delle spese e l’ordine di esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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