Ordine di demolizione: natura vincolata e area da acquisire (C.G.A.R.S. n. 340 del 13.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione di un’opera edilizia abusiva costituisce atto vincolato, espressione del potere repressivo degli abusi, e non richiede la comunicazione di avvio del procedimento né il contraddittorio con il privato nella fase di accertamento. L’omessa indicazione, nell’ingiunzione, dell’area destinata all’acquisizione gratuita non determina l’illegittimità dell’ordine medesimo. L’avviso integra elemento costitutivo della fattispecie acquisitiva: la sua mancanza produce il solo effetto di impedire il passaggio del sedime al patrimonio comunale in caso di inottemperanza. In sede di appello il ricorso che riproponga pedissequamente i motivi di primo grado, senza confutarne i capi, è inammissibile ai sensi dell’art. 101 cod. proc. amm.

Il Fatto

Un privato impugnava davanti al TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, l’ordine di demolizione emesso dal Comune per un manufatto in cemento armato coperto con pannelli, realizzato su particella ricadente in zona “B” dello strumento urbanistico. Il ricorso si fondava su due censure: l’assenza di contraddittorio nel sopralluogo eseguito dall’ufficio tecnico, posto a base del provvedimento, e l’omessa indicazione dell’area da acquisire in caso di inottemperanza.

Il TAR respingeva il ricorso. Quanto al primo motivo, rilevava che nessuna norma impone accertamenti in contraddittorio per i provvedimenti repressivi dell’abusivismo edilizio; quanto al secondo, che la questione della superficie da acquisire opera in sede di acquisizione, non di adozione dell’ordine. Il privato proponeva appello, lamentando anche il difetto di valutazione della natura pertinenziale del manufatto. Il Comune non si costituiva in alcuno dei due gradi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il profilo processuale: l’appello appare inammissibile per due ragioni concorrenti. Introduce un motivo nuovo, la natura pertinenziale dell’immobile, e non confuta i singoli capi della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre i motivi di primo grado in violazione dell’art. 101 cod. proc. amm. Il C.G.A.R.S. ritiene tuttavia di poter prescindere da tale profilo per la manifesta infondatezza del gravame, secondo il consolidato ordine logico di esame.

Nel merito, il primo motivo è respinto. Nessuna norma stabilisce che l’Amministrazione debba effettuare in contraddittorio con il privato gli accertamenti posti a fondamento dei provvedimenti repressivi dell’edilizia abusiva. L’ordine di demolizione, per la sua natura di atto vincolato, non può essere subordinato all’invio della comunicazione di avvio del procedimento: esso è espressione del potere repressivo degli abusi e di attività amministrativa doverosa, che non richiede la partecipazione del destinatario. Questi non vanta le prerogative tipiche della partecipazione procedimentale. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato, Sez. VI, n. 5870 del 2023 e Cons. Stato, Sez. II, n. 3971 del 2019.

Parimenti infondato è il secondo motivo. La questione relativa alla superficie da acquisire non rileva in sede di adozione dell’ordine, ma in sede di acquisizione. Il Collegio richiama l’orientamento secondo cui l’art. 31, comma 2, d.P.R. n. 380/2001 va inteso nel senso che l’ingiunzione deve avvisare il responsabile dell’abuso delle conseguenze della mancata rimozione entro novanta giorni: il trasferimento della proprietà del sedime interessato e dell’ulteriore area necessaria per opere analoghe. La mancanza di tale avviso non comporta l’illegittimità dell’ordine di demolizione, ma solo il mancato passaggio del sedime al patrimonio comunale. L’avviso è elemento costitutivo della fattispecie acquisitiva, come affermato da Cons. Stato, Sez. VI, n. 1254 del 2023.

L’appello è quindi respinto e la sentenza di primo grado confermata. Nessuna statuizione sulle spese, attesa la mancata costituzione del Comune intimato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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