Interesse sopravvenuto: ricorso e motivi aggiunti improcedibili (TAR Puglia n. 290 del 04.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il venir meno, per sopravvenuta carenza di interesse, della volontà della parte di conseguire la pronuncia di merito determina l’improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti. L’interesse alla decisione costituisce condizione dell’azione e la sua cessazione, anche quando sia rappresentata dalla stessa parte per il lungo tempo trascorso dalla proposizione del gravame, preclude l’esame del merito. La declaratoria in rito giustifica la compensazione delle spese di lite, in ragione dell’assenza di una soccombenza sostanziale.
Il Fatto
I ricorrenti hanno impugnato davanti al TAR Puglia gli atti della procedura concorsuale indetta per la copertura di posti di operatore socio sanitario, articolata su base regionale e gestita da una azienda ospedaliero universitaria. Il gravame investiva le determinazioni dirigenziali di recepimento degli atti della commissione esaminatrice, le graduatorie di merito e i verbali della commissione, oltre agli atti presupposti della procedura.
Con successivi motivi aggiunti la parte ha esteso l’impugnazione alla determinazione con cui l’amministrazione ha recepito il verbale di revisione dei punteggi, con ricollocazione degli interessati. L’amministrazione resistente si è costituita chiedendo la reiezione del gravame. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prende atto di quanto rappresentato con memoria depositata prima dell’udienza: la parte ha dichiarato l’interesse non più attuale alla definizione del merito del ricorso e dei motivi aggiunti, anche in ragione del lasso temporale intercorso dalla proposizione dell’impugnazione.
La questione non attiene al fondamento delle censure, ma alla sussistenza della condizione dell’azione. L’interesse a ricorrere deve permanere fino al momento della decisione: se sopravviene una situazione che rende inutile la pronuncia richiesta, il giudice non può procedere all’esame nel merito degli atti impugnati.
Il Tribunale qualifica consequently la fattispecie in termini di improcedibilità, istituto distinto dall’inammissibilità originaria: l’azione è stata correttamente proposta, ma è divenuta non più coltivabile per il venir meno della situazione sostanziale che ne giustificava l’esercizio.
La declaratoria ha ad oggetto tanto il ricorso introduttivo quanto i motivi aggiunti, che seguono la sorte dell’impugnazione principale in assenza di autonoma ragione di interesse. La definizione in rito non comporta accertamento sulla legittimità degli atti gravati, che restano pertanto immuni da statuizioni di annullamento.
Sul piano delle spese, il Collegio rileva la natura in rito della decisione e dispone la compensazione tra le parti, escludendo la soccombenza sostanziale dell’amministrazione. La sentenza è dichiarata esecutiva dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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