Deposito del ricorso per cassazione oltre il termine di venti giorni: improcedibilità dichiarata d’ufficio (Cass. civ. Sez. 5 n. 19054 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è improcedibile, ai sensi dell’art. 369, primo comma, c.p.c., qualora venga depositato nella cancelleria della Corte oltre il termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del ricorso stesso. La declaratoria di improcedibilità, che può essere pronunciata anche d’ufficio, prescinde dall’esame del merito delle censure proposte e determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata. In assenza di impugnazione incidentale, la parte controricorrente non può ottenere la rifusione delle spese dei pregressi gradi di merito, la cui regolamentazione è ormai definitiva. Non sussistono i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c., non potendosi attribuire rilievo a questioni estranee al thema decidendum del giudizio di legittimità.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti della società contribuente un atto di recupero del credito d’imposta concesso dall’art. 1, commi da 271 a 279, della legge n. 296 del 2006, per investimenti in aree svantaggiate, contestando l’utilizzo in compensazione con imposte diverse da quelle sui redditi.
La società impugnava l’atto dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, che ne disponeva l’annullamento, confermato dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado. Avverso tale sentenza, l’Ufficio proponeva ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo di violazione di legge concernente l’interpretazione dell’art. 2 del d.l. n. 97 del 2008, conv. dalla legge n. 129 del 2008. La società resisteva con controricorso, eccependo in via pregiudiziale l’improcedibilità del ricorso per tardivo deposito.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto l’eccezione pregiudiziale, rilevando come il ricorso, notificato l’11 ottobre 2024, fosse stato depositato il 2 novembre dello stesso anno, oltre il termine di venti giorni stabilito dall’art. 369, primo comma, c.p.c., a pena di improcedibilità. Tale conclusione ha trovato conferma nell’attestazione della Cancelleria, acquisita al fascicolo processuale.
La pronuncia chiarisce che il rispetto del termine di deposito costituisce un requisito di procedibilità dell’impugnazione, la cui verifica è rimessa al giudice di legittimità anche in assenza di una specifica eccezione della parte controricorrente.
In ragione della soccombenza, la parte pubblica è stata condannata alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in favore del procuratore antistatario della società. La richiesta di rifusione delle spese dei gradi di merito è stata invece dichiarata non esaminabile, per difetto di impugnazione incidentale. Infine, è stata esclusa la condanna al risarcimento dei danni per lite temeraria, non ravvisandosene i presupposti e risultando estranea al thema decidendum ogni questione relativa alla decadenza dal potere di accertamento.
Nota della Redazione
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