Punteggi concorsuali e prova di resistenza escludono l’annullamento (TAR Calabria n. 2010 del 20.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure concorsuali il punteggio numerico attribuito ai candidati costituisce espressione sintetica del giudizio tecnico-discrezionale della commissione esaminatrice e assolve l’obbligo di motivazione tutte le volte in cui sia preceduto dalla definizione di criteri di valutazione sufficientemente determinati; non è pertanto necessaria un’ulteriore motivazione discorsiva, salvo che siano dedotti specifici profili di manifesta illogicità, arbitrarietà o travisamento dei fatti. Le valutazioni sui titoli posseduti dai candidati costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e sono censurabili dal giudice amministrativo soltanto in presenza di evidenti profili di illogicità, irragionevolezza, travisamento o errore manifesto, restando preclusa ogni rivalutazione nel merito. L’interesse all’impugnazione delle operazioni concorsuali non può identificarsi nella sola astratta aspirazione a un migliore posizionamento, dovendo essere dimostrata la concreta utilità conseguibile dall’accoglimento: opera in tal senso la prova di resistenza.
Il Fatto
La ricorrente ha impugnato la deliberazione con cui l’ARPACAL ha approvato la graduatoria finale e nominato i vincitori di una selezione pubblica, per titoli ed esame orale, finalizzata al reclutamento a tempo determinato di cinque unità da assegnare al Centro Regionale Strategia Marina. Oggetto del gravame sono anche i verbali della commissione esaminatrice, le deliberazioni di nomina, integrazione e modifica della stessa, e gli atti presupposti.
La candidata ha dedotto la mancata o insufficiente predeterminazione dei criteri di valutazione, il difetto di motivazione dei punteggi attribuiti ai titoli e alla prova orale, l’erronea valutazione delle esperienze professionali e formative dichiarate, oltre a ulteriori irregolarità della procedura. L’Agenzia, costituitasi, ha chiesto il rigetto, sostenendo la correttezza dell’operato della commissione e rilevando che la ricorrente non avrebbe comunque conseguito un punteggio utile in graduatoria. L’istanza cautelare era stata respinta con ordinanza n. 236/2023.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso. Sul primo gruppo di censure osserva che dalla documentazione emerge come la commissione abbia progressivamente individuato i criteri destinati a governare la procedura, fissando i parametri valutativi applicabili ai titoli e alla prova orale. Richiamando l’Adunanza Plenaria n. 7 del 2017 e la giurisprudenza amministrativa, il Tribunale afferma che il punteggio numerico assolve l’obbligo di motivazione quando sia preceduto da criteri sufficientemente determinati, non essendo richiesta un’ulteriore motivazione discorsiva in assenza di profili di manifesta illogicità, arbitrarietà o travisamento.
Quanto alla valutazione dei titoli, il TAR qualifica le determinazioni della commissione come espressione di discrezionalità tecnica, censurabile solo per illogicità, irragionevolezza, travisamento dei fatti o errore manifesto: la richiesta di una diversa e più favorevole valutazione esce dai limiti del sindacato giurisdizionale. Nella specie i titoli sono stati esaminati in conformità alla lex specialis; in particolare il titolo relativo ai 24 CFU non era indicato nella domanda tra quelli di cui si chiedeva la specifica valutazione, ed è stato comunque considerato nell’esame complessivo del curriculum vitae. Nessun profilo di illogicità è ravvisato nella valutazione dello stage presso l’ARPACAL e delle ulteriori esperienze.
Analoga conclusione vale per la prova orale, valutata sulla base dei criteri previamente individuati, con punteggio che costituisce espressione sintetica del giudizio tecnico e non necessita di ulteriori esternazioni motivazionali, non emergendo un esercizio manifestamente irragionevole della discrezionalità.
Le contestazioni sulla posizione di altri candidati e sulle modalità della procedura sono formulate in termini generici e non supportate da elementi istruttori idonei a dimostrare l’incidenza delle irregolarità sulla graduatoria. Su tali censure il Collegio ritiene assorbente la prova di resistenza: come già osservato in sede cautelare, la ricorrente non ha dimostrato che l’eventuale accoglimento delle doglianze sarebbe stato idoneo a determinarne il collocamento in posizione utile. Neppure è allegato uno specifico interesse a un mero miglioramento della collocazione, poiché l’interesse non si identifica nell’astratta aspirazione a un migliore posizionamento. Le spese sono integralmente compensate.
Nota della Redazione
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