Improcedibile il ricorso contro l’esclusione se non si impugna la graduatoria finale (Cons. Stato n. 6342 del 18.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel concorso pubblico la mancata impugnazione della graduatoria finale si risolve in un profilo di improcedibilità del ricorso rivolto avverso il provvedimento di esclusione o di non ammissione alle prove successive. L’atto conclusivo, pur appartenendo alla medesima sequenza procedimentale in cui si colloca l’atto che determina la lesione, non ne costituisce conseguenza inevitabile, perché la sua adozione implica nuove e ulteriori valutazioni di interessi, anche di una pluralità di soggetti terzi. Ne deriva una sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, non potendo l’eventuale annullamento dell’atto intermedio incidere su un atto ormai inoppugnabile e produrre alcun effetto utile per l’interessato. L’onere di impugnazione viene meno solo quando tra i due atti sussista un rapporto di immediata, diretta e necessaria presupposizione, tale che l’atto successivo si ponga come esito vincolato di quello precedente, senza margini di autonoma valutazione.

Il Fatto

La controversia riguarda una procedura di progressione verticale diretta alla copertura di posti di insegnante di asilo nido, di scuola materna e di coordinatore pedagogico. Per quest’ultima figura il bando assumeva a titolo di ammissione la sola laurea. I ricorrenti, tutti in possesso del diploma magistrale conseguito entro il 2001, impugnavano la previsione concorsuale unitamente a un’organizzazione sindacale.

Il TAR Lazio dichiarava inammissibile il ricorso del sindacato per contrasto interno tra gli iscritti e infondato nel merito quello degli altri ricorrenti, riconoscendo ampia discrezionalità all’amministrazione nella fissazione dei titoli di accesso e richiamando la legge regionale Lazio n. 7 del 2020. Proponevano appello gli originari ricorrenti, deducendo l’insussistenza del contrasto e l’operatività della clausola transitoria statale che fa salvi i titoli già conseguiti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina in via preliminare l’eccezione di improcedibilità riproposta dall’amministrazione appellata per omessa impugnazione della graduatoria finale. La questione assorbe ogni altro profilo, compresi quelli di merito sul titolo di studio richiesto per la funzione di coordinatore.

Il Consiglio di Stato richiama un indirizzo consolidato: Cons. Stato, sez. V, n. 3356 del 2025 e Cons. Stato, sez. II, n. 8935 del 2024 affermano che la mancata impugnazione della graduatoria finale comporta sopravvenuta carenza di interesse, non potendo l’annullamento dell’atto intermedio incidere su un provvedimento divenuto inoppugnabile. Analogo esito è raggiunto sul piano del rapporto di presupposizione tra atti.

Il criterio distintivo viene individuato nella sussistenza o meno di una nuova istruttoria e di una nuova ponderazione degli interessi. Cons. Stato, sez. I, n. 674 del 2024 precisa che l’impugnazione del solo atto preparatorio è sufficiente unicamente quando l’atto finale ne costituisca conseguenza inevitabile, diretta e necessaria.

Nel caso concreto l’adozione della graduatoria implicava valutazioni ulteriori e autonome, incidenti su una pluralità di terzi. Il ricorso in appello è pertanto rigettato e la sentenza confermata con diversa motivazione, ossia con la statuizione di improcedibilità del ricorso di primo grado. Le spese sono compensate in ragione della peculiarità della questione esaminata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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