Improcedibile il ricorso avverso l’esclusione se non impugnata la graduatoria finale (Cons. Stato n. 6341 del 18.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nei concorsi pubblici la mancata impugnazione dell’atto di approvazione della graduatoria finale determina l’improcedibilità del ricorso proposto avverso gli atti intermedi della stessa procedura, per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione. L’atto finale non costituisce conseguenza inevitabile dell’atto presupposto, perché la sua adozione implica nuove ed ulteriori valutazioni di interessi, anche di una pluralità di soggetti terzi. Ne deriva che l’eventuale annullamento dell’atto intermedio non può incidere sulla graduatoria ormai inoppugnabile, né produrre alcun effetto utile per l’interessato. La necessità di impugnare l’atto finale viene meno solo quando tra i due atti sussista un rapporto di presupposizione/consequenzialità immediata, diretta e necessaria, senza nuove autonome valutazioni.

Il Fatto

La controversia riguarda una procedura di progressione verticale per la copertura di posti di insegnante di asilo nido, insegnante di scuola materna e coordinatore pedagogico. Per quest’ultima figura la previsione concorsuale richiedeva, quale unico titolo di ammissione, la laurea.

I ricorrenti, tutti diplomati magistrali entro il 2001, hanno impugnato tale previsione dinanzi al TAR Lazio. Il Tribunale ha dichiarato inammissibile il ricorso del sindacato per asserito contrasto interno agli iscritti e infondato nel merito quello degli altri ricorrenti, valorizzando l’ampia discrezionalità della pubblica amministrazione nella individuazione dei titoli di accesso. Gli originari ricorrenti hanno proposto appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina preliminarmente la riproposta eccezione di improcedibilità per omessa impugnazione della graduatoria finale, sollevata dall’amministrazione comunale appellata. La questione è assorbente rispetto ai motivi di merito sull’individuazione del titolo di studio.

Il Consiglio di Stato richiama la propria giurisprudenza, in particolare Cons. Stato, sez. V, n. 3356 del 2025 e Cons. Stato, sez. II, n. 8935 del 2024, secondo cui la mancata impugnazione della graduatoria finale si traduce in un profilo di improcedibilità del ricorso rivolto avverso il provvedimento di esclusione o di non ammissione alle prove successive. L’atto finale, pur appartenendo alla medesima sequenza procedimentale, non ne costituisce conseguenza inevitabile, giacché la sua adozione implica nuove ed ulteriori valutazioni di interessi.

La Corte richiama altresì la distinzione tra atto meramente confermativo e conferma in senso proprio, rilevante sul piano processuale: il criterio distintivo riposa nella sussistenza o meno di una nuova istruttoria e di una nuova ponderazione degli interessi. Sul punto richiama Cons. Stato, sez. I, n. 674 del 2024, che richiede, per esonerare dall’impugnazione dell’atto finale, un rapporto di presupposizione/consequenzialità immediata, diretta e necessaria.

Nel caso concreto la graduatoria finale non risulta pacificamente impugnata. Ne segue che l’eventuale annullamento dell’atto intermedio non potrebbe incidere su un atto divenuto inoppugnabile, con conseguente sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.

Il ricorso in appello viene pertanto rigettato e la sentenza di primo grado confermata, sebbene con diversa motivazione, ossia con statuizione di improcedibilità del ricorso di primo grado. Le spese di lite sono compensate in ragione della peculiarità della questione esaminata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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