Silenzio della p.a., il preavviso di rigetto esclude l’interesse alla decisione (TAR Campania n. 1753 del 15.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio avverso il silenzio, disciplinato dagli artt. 31 e 117 c.p.a., il bene della vita perseguito dal ricorrente non coincide con l’accoglimento della pretesa sostanziale, ma con l’ottenimento di una determinazione espressa dell’Amministrazione. Il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nelle more, l’Amministrazione adotti atti incompatibili con la persistente inerzia denunciata, dai quali emerga l’effettivo esercizio del potere e la concreta ripresa del procedimento. Anche il preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, pur avendo natura endoprocedimentale e non costituendo ancora il provvedimento conclusivo, manifesta in modo inequivoco l’orientamento dell’Amministrazione e segna l’avvio della fase conclusiva, instaurando il contraddittorio procedimentale. Da ciò consegue il venir meno dell’interesse concreto e attuale alla decisione sul silenzio.

Il Fatto

La ricorrente, una società cooperativa edilizia in liquidazione, ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. per accertare l’illegittimità del silenzio serbato dal Comune sulle istanze del 28 maggio 2025 e del 18 novembre 2025. Le istanze riguardavano l’acquisizione al patrimonio comunale dei locali commerciali realizzati nell’ambito di una convenzione urbanistica per un piano di edilizia economica e popolare e la definizione delle connesse partite economiche.

La ricorrente lamentava il perdurare dell’inerzia nonostante solleciti e diffide, chiedendo in caso di ulteriore inadempimento la nomina di un commissario ad acta. Il Comune si costituiva rappresentando di avere comunicato, nelle more, un preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, con cui esplicitava le ragioni ostative all’accoglimento. All’udienza camerale il difensore dell’ente concludeva per l’improcedibilità del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce la funzione del rito: il giudizio sul silenzio è finalizzato ad accertare l’esistenza dell’obbligo di provvedere e a rimuovere una situazione di inerzia illegittima. Il bene della vita perseguito non è la pretesa sostanziale, ma l’ottenimento di una determinazione espressa. Il principio è richiamato sulla scorta del consolidato orientamento amministrativo (Consiglio di Stato, sez. V, 16 maggio 2025, n. 420).

Il Comune ha adottato, nel corso del giudizio, la nota recante preavviso di rigetto, esponendo le ragioni ostative all’accoglimento delle istanze. All’udienza camerale il difensore ha inoltre rappresentato che il procedimento è in fase di avanzata definizione e che sarà adottato a breve un provvedimento espresso conclusivo.

Tali circostanze evidenziano l’avvenuta riattivazione dell’azione amministrativa e risultano incompatibili con la permanenza della situazione di inerzia originariamente denunciata. La giurisprudenza amministrativa ha costantemente affermato che il ricorso diviene improcedibile quando l’Amministrazione adotti atti incompatibili con la persistente inerzia, dai quali emerga l’effettivo esercizio del potere e la concreta ripresa del procedimento (Consiglio di Stato, sez. V, 12 marzo 2026, n. 2341).

Il Collegio precisa che il preavviso di rigetto, pur endoprocedimentale e non ancora conclusivo, manifesta in modo inequivoco l’orientamento dell’ente e segna l’avvio della fase finale mediante l’instaurazione del contraddittorio procedimentale. Non residua pertanto un interesse concreto e attuale alla decisione, essendo l’Amministrazione ormai tenuta a concludere con una determinazione espressa.

Ne consegue la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese sono compensate integralmente, tenuto conto della natura in rito della decisione e della circostanza che la riattivazione del procedimento è intervenuta soltanto in prossimità della camera di consiglio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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