Il parere negativo del Comitato di Verifica è atto endoprocedimentale lesivo? (TAR Sicilia n. 1258 del 02.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio è atto endoprocedimentale, privo di autonoma capacità lesiva per l’interessato. La lesività è direttamente connessa all’atto dell’organo di amministrazione attiva che eventualmente lo recepisca, facendolo proprio. Ne consegue che il ricorso proposto avverso la sola comunicazione del parere negativo è inammissibile per carenza di interesse, mancando un provvedimento conclusivo del procedimento. In caso di definizione in rito della controversia, il Collegio può ravvisare eccezionali ragioni per l’integrale compensazione delle spese ai sensi del combinato disposto degli artt. 26, comma 1, c.p.a. e 92, comma 2, cod. proc. civ.
Il Fatto
La ricorrente, nella qualità di vedova, ha impugnato l’atto con cui il Ministero della Difesa ha comunicato il parere con cui il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio ha ritenuto che il decesso del congiunto non potesse riconoscersi dipendente da causa di servizio. La domanda era volta alla declaratoria di nullità e/o all’annullamento di tale comunicazione e del parere, oltre agli atti antecedenti e successivi, con contestuale azione risarcitoria dei danni patrimoniali e non patrimoniali, iure proprio e iure hereditario, e riserva di azione in separato giudizio.
La ricorrente ha dedotto la violazione della legge n. 206/2004, dell’art. 1, commi 563, 564 e 565, della legge n. 266/2005, del d.P.R. n. 243/2006 e del d.P.R. n. 461/2001, nonché eccesso di potere per illogicità manifesta, travisamento dei fatti e difetto di motivazione. Si è costituita l’Amministrazione resistente per resistere al ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina con priorità l’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse sollevata dall’amministrazione resistente e la reputa fondata. Osserva che alla formulazione del parere del Comitato di Verifica non è seguito alcun provvedimento conclusivo del procedimento ad opera dell’Amministrazione di appartenenza, la quale si è limitata a comunicare il detto parere negativo.
Da ciò deriva che il ricorso è inammissibile per carenza di interesse, poiché diretto all’annullamento di un atto meramente endoprocedimentale, come tale privo di valenza lesiva. Il Collegio richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale, già espresso dalla stessa Sezione con sentenza n. 1083/2023 del 30 marzo 2023, secondo cui il parere del Comitato di Verifica è mero atto endoprocedimentale, privo in quanto tale di autonoma capacità lesiva.
La lesività è invece direttamente connessa all’atto dell’organo di amministrazione attiva che eventualmente abbia a recepirlo, facendolo proprio. Il Collegio richiama sul punto T.A.R. Napoli, sez. VII, n. 889 dell’11.02.2011, Cons. Stato, sez. IV, n. 2028 del 6.5.2008, Cons. Stato, sez. V, n. 2223 del 13.4.2000, Cons. Stato, sez. II, parere n. 2767 del 3.5.1995, T.A.R. Puglia-Bari, n. 3041 dell’11.12.2009 e T.A.R. Umbria, n. 598 del 9.10.2008.
Nella definizione in rito della controversia e nell’oggetto della causa il Collegio ravvisa tuttavia, in base al combinato disposto di cui agli artt. 26, comma 1, c.p.a. e 92, comma 2, cod. proc. civ., eccezionali ragioni per l’integrale compensazione delle spese del grado di giudizio tra le parti. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con spese compensate.
Nota della Redazione
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