Ricorso improcedibile per mancata impugnazione della graduatoria definitiva e carenza di interesse (TAR Sicilia n. 1795 del 14.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio impugnatorio avverso l’esclusione da una procedura concorsuale, la mancata impugnazione della graduatoria definitiva determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, non potendo attribuirsi alcun rilievo alla generica riserva di impugnare la “redigenda” graduatoria. Ove il ricorrente dichiari espressamente la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito, il giudice amministrativo dichiara l’improcedibilità senza esaminare il merito. La condanna ai sensi dell’art. 96 c.p.c. richiede la piena prova della mala fede o della colpa grave, non integrata dalla sola preannunciata, ma non intervenuta, integrazione del provvedimento di esclusione. La rinuncia a coltivare l’azione, non motivata, giustifica la condanna alle spese in favore dell’Amministrazione.

Il Fatto

Il ricorrente aveva impugnato dinanzi al TAR Sicilia gli atti con cui il Comune di Messina lo aveva escluso dal concorso pubblico per esami per l’assunzione di cinque unità nel profilo di funzionario dell’area vigilanza, domandando l’annullamento della determinazione di esclusione, dei verbali della commissione esaminatrice e degli elenchi dei candidati ammessi, oltre che, ove occorresse, del bando e delle istruzioni di svolgimento della prova scritta.

Con istanza in data 28 marzo 2024 il Comune ha sollecitato la definizione del giudizio ai sensi dell’art. 71-bis c.p.a., eccependo l’improcedibilità per omessa impugnazione della graduatoria definitiva e prospettando la condanna del ricorrente ai sensi dell’art. 96 c.p.c. Il Tribunale ha fissato apposita camera di consiglio e disposto il deposito della graduatoria definitiva. In data 6 maggio 2024 il ricorrente ha depositato dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla definizione nel merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che il ricorso è “chiaramente” improcedibile sotto un duplice e concorrente profilo. Da un lato, non è intervenuta l’impugnazione della graduatoria definitiva: la sola indicazione contenuta nell’atto introduttivo, relativa alla “redigenda graduatoria definitiva”, non vale a integrare l’onere di impugnazione degli atti conclusivi della procedura. Dall’altro, il ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa nel merito.

La duplice ragione sostiene l’esito di improcedibilità dichiarato in dispositivo. Il Tribunale non è quindi entrato nell’esame delle doglianze relative all’esclusione e alla supposta violazione delle regole concorsuali, essendo venuto meno l’interesse a una pronuncia di merito.

Quanto alla richiesta di condanna ai sensi dell’art. 96 c.p.c., la domanda è stata rigettata. Il Collegio ha ritenuto che difetti la piena prova che il ricorrente abbia agito con mala fede o colpa grave, non essendo intervenuta, o comunque non risultando in atti, la preannunciata integrazione del provvedimento di esclusione prospettata dall’Amministrazione.

Il ricorrente è stato invece condannato alla rifusione delle spese di lite. Il Tribunale ha valorizzato la scelta di non coltivare e poi di abbandonare l’azione senza esplicitare le ragioni, che avrebbero potuto giustificare, in ipotesi, una compensazione in via eccezionale. Avuto riguardo al valore indeterminabile della controversia, alla complessità iniziale media (gravame di circa ventisette pagine) e a quella successiva bassa in relazione alla decisione da assumere, le spese sono state liquidate analiticamente per le fasi effettivamente espletate, con esclusione della fase istruttoria, in complessivi € 7.416,00 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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