Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse dopo la revoca in autotutela dell’ordinanza di ripristino (TAR Puglia n. 949 del 29.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
È improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., il ricorso proposto avverso un’ordinanza che ordina il recupero e lo smaltimento di rifiuti abbandonati, con ripristino dello stato dei luoghi, allorché il comune, nel corso del giudizio, abbia provveduto alla revoca in autotutela del provvedimento impugnato. La cessazione della materia del contendere conseguente all’esercizio dell’autotutela determina l’improcedibilità del ricorso per carenza di interesse, dichiarata con sentenza resa all’esito della camera di consiglio, e comporta l’irripetibilità delle spese di lite in caso di mancata costituzione dell’amministrazione resistente.

Il Fatto

Il ricorrente impugnava l’ordinanza con cui il Comune di Copertino, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 152/2006, ordinava di provvedere al recupero e allo smaltimento di rifiuti abbandonati su un terreno identificato al Foglio 50 Particella 151, con ripristino dello stato dei luoghi entro il termine di dieci giorni. Il ricorso era proposto anche avverso ogni atto presupposto e connesso, inclusa la relazione di servizio del Corpo di Polizia Locale non conosciuta, e conteneva l’istanza cautelare di sospensione dell’efficacia del provvedimento.

Il Comune di Copertino non si costituiva in giudizio. All’esito della camera di consiglio, il Collegio, verificata la completezza del contraddittorio e dell’istruzione, avvisava le parti della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm..

La Motivazione del TAR

Il TAR Puglia, Sezione Prima di Lecce, dà atto che la parte ricorrente ha dichiarato in camera di consiglio la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, avendo il Comune provveduto alla revoca in autotutela dell’ordinanza n. 37 del 2026, come documentato dalla produzione in atti. L’Amministrazione, intervenendo in via di autotutela, ha quindi eliminato l’atto lesivo originariamente impugnato, facendo venir meno l’interesse alla decisione nel merito della controversia.

Il Collegio ritiene pertanto che, in considerazione della cessazione della materia del contendere e della sopravvenuta carenza di interesse, non resti che dichiarare l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., norma che riconduce a tale esito processuale le ipotesi in cui, nel corso del giudizio, venga meno l’interesse alla decisione.

Quanto alle spese di lite, il TAR le dichiara irripetibili, in ragione della mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione comunale intimata. La pronuncia, resa con sentenza breve all’esito della camera di consiglio, chiude il giudizio senza entrare nel merito della legittimità dell’ordinanza di ripristino ambientale, limitandosi a registrare l’effetto satisfattivo prodotto dall’esercizio dell’autotutela amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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