Offerta tecnica priva di comprova documentale e legittimo il punteggio zero (TAR Lombardia n. 1733 del 08.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nella procedura di affidamento secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la commissione di gara legittimamente attribuisce il punteggio zero ai sub-criteri dell’offerta tecnica quando il concorrente si limiti a promettere la prestazione migliorativa, senza allegare la documentazione idonea a comprovare le caratteristiche tecniche dei componenti offerti. La legge di gara che richieda, ai fini del punteggio, la dimostrazione ex ante delle caratteristiche tecniche dei componenti proposti in sostituzione non è irragionevole, perché risponde all’esigenza della stazione appaltante di verificarne la compatibilità con il sistema meccanico oggetto dell’appalto. La verifica di compatibilità non può essere rinviata al momento della sostituzione, poiché solo il riscontro preventivo garantisce l’immediato ed efficace intervento sostitutivo. Il concorrente che ometta la comprova non fornisce alla commissione gli elementi necessari per la valutazione di competenza.

Il Fatto

ATM S.p.A. indice un appalto nei settori speciali per il servizio di conduzione e manutenzione degli impianti di ventilazione e climatizzazione delle linee metropolitane. Il lotto 1, oggetto di causa, ha valore stimato di € 2.441.249,45 oltre IVA e durata biennale; l’aggiudicazione segue il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con 70 punti per la parte tecnica.

Il disciplinare suddivide i criteri tecnici in quattro aggregati; il criterio A, relativo alla copertura full-risk per interventi a caduta, si articola nei sub-criteri A.1, A.2 e A.3, con punteggio attribuito in funzione della potenza complessiva offerta. La ricorrente, precedente gestore del servizio, si colloca al terzo posto con 79,229 punti, preceduta dall’RTI aggiudicatario. La commissione le assegna zero punti sui tre sub-criteri perché “non allega documentazione a comprova”. La ricorrente impugna l’aggiudicazione deducendo l’erronea lettura della legge di gara e, in subordine, l’illegittimità della stessa clausola interpretata in senso oneroso. L’aggiudicataria propone ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il dato normativo di gara. L’art. 6.6 del Disciplinare impone di corredare l’offerta con tutto quanto necessario a dimostrare gli aspetti tecnici e migliorativi proposti, indicando a titolo esemplificativo certificazioni, schede tecniche e descrizione dettagliata. L’art. 7.1 del Disciplinare prevede che, in caso di mancata trattazione o di informazioni insufficienti per la valutazione, la stazione appaltante possa attribuire punteggio pari a zero.

Su questa base il TAR esclude la lettura restrittiva proposta dalla ricorrente. La richiesta di comprova non è un formalismo eccentrico, ma il mezzo con cui la commissione verifica se i componenti offerti in sostituzione siano realmente compatibili con il sistema meccanico oggetto dell’intervento. La verifica attiene alla coerenza dell’offerta con il fabbisogno della stazione appaltante e non può essere trasferita alla fase esecutiva.

Il Collegio sottolinea la dimensione temporale della verifica: la compatibilità va accertata ex ante, in sede di offerta, non ex post, al momento della sostituzione. Solo il riscontro preventivo consente di garantire, all’occorrenza, un intervento sostitutivo immediato ed efficace. La clausola che impone di documentare già in gara la compatibilità dei componenti risponde dunque a un’esigenza concreta e non è irragionevole.

La conseguenza processuale è duplice. Il primo motivo, con cui si contestava l’attribuzione del punteggio zero per carenza di comprova, è respinto, perché la ricorrente si è limitata a promettere le prestazioni senza dimostrarne le caratteristiche tecniche. Il secondo motivo, subordinato all’interpretazione onerosa della legge di gara, resta assorbito dall’esito sfavorevole del primo. Il ricorso introduttivo è inammissibile nel suo sviluppo subordinato e comunque respinto, mentre il ricorso incidentale è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi dell’art. 26 c.p.a. e dell’art. 91 c.p.c. in € 3.000,00, oltre accessori, per ciascuna parte costituita.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *