Revisione prezzi Consip e giurisdizione ordinaria sulla pretesa di adempimento (TAR Toscana n. 1580 del 24.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nelle controversie relative alla revisione dei prezzi dei contratti ad esecuzione continuata o periodica, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo prevista dall’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, cod. proc. amm. incontra un limite quando oggetto della contestazione sia esclusivamente l’espletamento di una prestazione già puntualmente disciplinata nel contratto in ordine all’an e al quantum del corrispettivo. In tale ipotesi la pretesa dell’appaltatore costituisce mera pretesa di adempimento contrattuale e comporta l’accertamento di un diritto soggettivo, devoluto alla giurisdizione del giudice ordinario. Il riparto va verificato in concreto: se la clausola di revisione ancora il compenso a parametri certi e obiettivi e non residua alcun potere autoritativo o discrezionale in capo all’amministrazione, la posizione dell’appaltatore è di diritto soggettivo anche quando la domanda investa la decadenza contestata dalla stazione appaltante.

Il Fatto

La società ricorrente aveva stipulato con la centrale di committenza una convenzione per l’affidamento di servizi di pulizia e mantenimento del decoro degli immobili scolastici. Sulla base dell’ordinativo principale di fornitura e dei successivi atti aggiuntivi, la stessa ha eseguito le prestazioni per gli istituti della provincia, invocando l’aggiornamento del canone secondo la clausola convenzionale che richiama la revisione prezzi.

Non ottenuto il riconoscimento, la società ha adito il giudice amministrativo per l’accertamento del diritto al compenso revisionale maturato da settembre 2018 e fino alla cessazione del servizio, per l’annullamento del diniego opposto dall’istituto scolastico e per la condanna al pagamento dell’importo preteso, oltre interessi moratori. L’amministrazione ha eccepito in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione e, nel merito, la decadenza della ricorrente per mancanza di tempestive richieste nel corso dell’esecuzione.

La Motivazione della Corte

Il collegio affronta per primo il profilo della giurisdizione, richiamando l’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, cod. proc. amm., che devolve al giudice amministrativo le controversie sulla clausola di revisione del prezzo e sul relativo provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione continuata o periodica. La norma riceve, secondo il giudice, interpretazione univoca nel senso di attrarre alla giurisdizione esclusiva sia la contestazione sulla spettanza del riconoscimento sia quella sull’importo quantificato, come affermato dal Consiglio di Stato, sezione III, n. 2157 del 2022.

Tale ambito è stato tuttavia delimitato dalla giurisprudenza successiva: la giurisdizione esclusiva cede quando venga in rilievo la sola esecuzione di una prestazione già compiutamente regolata nel contratto, perché in tal caso si controverte di un diritto soggettivo e non di una posizione di interesse legittimo. Il collegio richiama sul punto Cass. civ., Sez. Un., n. 18374 del 2023 e n. 3935 del 2022, oltre a Cons. Stato, sez. V, n. 1069 del 2024 e Cons. Stato, sez. III, n. 7291 del 2023, e alle pronunce di merito che hanno seguito il medesimo indirizzo.

Il percorso argomentativo si salda con l’insegnamento costituzionale richiamato dal giudice: la Corte costituzionale, sentenza n. 204 del 2004, ammette la giurisdizione esclusiva solo dove l’amministrazione agisca esercitando il proprio potere autoritativo o si avvalga della facoltà di strumenti negoziali in sostituzione dello stesso; la sentenza n. 191 del 2006 esclude che comportamenti posti in essere in carenza di potere o in via di mero fatto possano esservi ricondotti.

Applicando tali coordinate, il TAR rileva che la clausola richiamata individua compiutamente sia le tempistiche dell’aggiornamento, sia i criteri di determinazione dell’importo, ancorandolo alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Anche il rinvio ai dati sui costi standardizzati concerne parametri obiettivi e prestabiliti, in presenza dei quali nessuna posizione autoritativa né discrezionale compete alla stazione appaltante.

La discrezionalità dell’amministrazione si è dunque esaurita, assorbita da vincolanti parametri contrattuali. La domanda, anche nella parte relativa alla verificazione della decadenza prospettata, investe una pretesa di adempimento già definita nell’an e nel quantum: il ricorso è pertanto inammissibile per difetto di giurisdizione, spettando quella del giudice ordinario. Restano salvi gli effetti sostanziali e processuali del ricorso ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm., in caso di riproposizione nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato. Le spese sono compensate in ragione della definizione in rito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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